Una soluzione che consente di incassare le somme non ancora riscosse per forniture e lavori, dovute da Stato, Regioni, Amministrazioni locali e Servizio sanitario
Il decreto 14 gennaio 2014 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio, indica requisiti e modalità applicative della procedura.Scendendo più nel particolare, il sistema può essere adottato per i crediti certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli amministrazioni locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali.
Protagonista dell’intero processo è la “piattaforma elettronica”, predisposta dal Mef, attraverso la quale le pubbliche amministrazioni possono certificare telematicamente le somme dovute a ditte, professionisti o altri soggetti, per acquisti o lavori effettuati.Ricapitolando, già da queste prime indicazioni, è possibile risalire a due dei presupposti essenziali per l’acceso alla speciale compensazione:
- aver aderito, in seguito ad accertamento tributario, a uno degli istituti che evitano di contrapporsi in giudizio all’Amministrazione finanziaria (accertamento con adesione, acquiescenza, adesione al verbale di constatazione, adesione all’invito a comparire, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione tributaria)
- vantare un credito certificato sulla piattaforma elettronica.
Passo per passo il modello F24
Il decreto ministeriale va poi al concreto, spiegando come deve comportarsi il contribuente alle prese con la delega di pagamento.
Il primo step è verificare il debito tributario, individuandolo quello giusto tra i codici tributo pubblicati nella tabella allegata al Dm e disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il codice va inserito nel modello F24 telematico in corrispondenza delle somme relative ai debiti da accertamento tributario, nella colonna “importi a debito versati”.
Anche per i crediti utilizzati in compensazione, codici tributo in arrivo con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate: il loro posto è nella colonna degli “importi a credito compensati”.
Altro dato indispensabile da inserire, gli estremi identificativi della certificazione attribuiti dalla piattaforma elettronica.
Se il debito è più alto rispetto alle somme da riscuotere, l’ulteriore imposta può essere versata con lo stesso F24 oppure con una distinta operazione.
Le condizioni non derogabili
Molto dettagliati i requisiti che consentono di definire “perfezionati” i pagamenti dei debiti derivanti da accertamento tributario.
La certificazione telematica del credito deve contenere, oltre ai dati identificativi, la data di pagamento del credito stesso. Inoltre, titolare del credito e del debito devono coincidere; la verifica di detta circostanza avviene esclusivamente attraverso il confronto dei codici fiscali.
Diverse le condizioni indispensabili per ritenere “perfezionati” i pagamenti (basta saltarne una perché tutti i versamenti compresi nella delega siano considerati omessi):
- i crediti devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma e non essere stati già pagati dalla PA o impiegati per altre finalità
- la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato
- titolare del debito tributario e titolare del credito devono coincidere (la verifica avviene attraverso il codice fiscale)
- nell’F24 telematico non devono esserci altri pagamenti, diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella
- l’utilizzo nello stesso F24 di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, deve essere conforme alle norme sul controllo preventivo delle compensazioni tramite F24
- l’addebito dell’eventuale saldo positivo dell’F24 telematico deve essere andato a buon fine.
Una chance, comunque, anche per chi è in possesso della certificazione ordinaria di un credito (che risponde, naturalmente, ai requisiti della procedura in questione): l’“ordinaria”, infatti, su richiesta del contribuente, può essere convertita in “telematica” utilizzando l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma stessa.
Dialogo telematico tra Agenzia e piattaforma
L’Agenzia fornisce on line i dati della pretesa tributaria portata in compensazione e la piattaforma elettronica di certificazione, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni, informa le Entrate della data prevista per il pagamento del credito.
Nel caso qualcosa non andasse, invece, al Fisco arriverà comunicazione dei motivi che hanno determinato l’esito negativo e l’Amministrazione finanziaria, a sua volta, ne darà notizia al contribuente.
Un dialogo esclusivamente on line, quindi: canale informatico sia per gli aggiornamenti (pagamenti effettuati, eventuali annullamenti di F24, eccetera) sia per lo scambio di informazioni e comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e la piattaforma. A tal proposito, l’allegato 2 al provvedimento, contiene le modalità telematiche da adottare.
Come “saldano” il conto le amministrazioni debitrici
Entro sessanta giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, le amministrazioni (diverse dallo Stato) devono versare l’importo sull’apposito capitolo del bilancio dello Stato (contabilità speciale 1778), tramite versamento unitario (con esclusione della compensazione) o modello F24 Ep (all’Agenzia delle Entrate il compito, con una risoluzione, di istituire i relativi codici tributo).