Un ruolo di innegabile importanza, considerata l’elevata potenzialità degli enti locali di captare, nei propri ambiti territoriali, significativi indizi di infedeltà fiscale.
La necessità di coinvolgere gli enti locali nella lotta all’evasione fiscale è da lungo tempo avvertita dal legislatore; infatti, già dal 1945, era prevista la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi, tramite specifici organi.
Tenuto conto della capacità di questi enti di intercettare, nei territori di rispettiva competenza, elementi sintomatici di violazione delle norme tributarie, la previsione della loro partecipazione all’attività accertatrice è stata istituzionalizzata con l’articolo 44 del Dpr 600/1973.
Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione, nel rispetto del principio del federalismo fiscale, l’attività di collaborazione dei comuni all’accertamento è stata premiata con il riconoscimento a loro favore di una quota sulle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.
Nel corso degli anni, tale quota ha subito diverse modifiche, passando dall’originario 33% (Dl 203/2005) al 50% (Dlgs 14 marzo 2011), aumentata infine al 100% limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014 (Dl 138/2011).
La Stabilità 2015 (articolo 1, comma 702, legge 190/2014), con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, ha portato al 55% la quota spettante ai Comuni sulle maggiori somme dei tributi statali riscosse in conseguenza della loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale.
In sostanza, gli enti locali, attraverso il loro coinvolgimento partecipato, possono realizzare l’ampliamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale trasmettendo all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza apposite “segnalazioni qualificate”, mediante l’utilizzo di appositi canali telematici, costituite da informazioni – non solo anagrafiche, ma anche riguardanti atti e negozi sospetti – relative ai soggetti per i quali sono rilevati e segnalati fatti che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.
Il raccordo informativo tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, esteso anche alla Guardia di finanza, in questi ultimi anni è stato notevolmente affinato.
Le “segnalazioni qualificate” sono trasmesse all’Agenzia o alla Guardia di finanza tramite il sistema “Siatel v 2.0 – PuntoFisco” in modalità web. In presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso, possono essere trasmesse anche tramite supporto cartaceo.
Le segnalazioni inviate dai Comuni sono valutate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di finanza competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Per favorire una efficace interazione, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni i servizi in cooperazione informatica per l’accesso ai dati presenti in Anagrafe tributaria, mediante la stipula di appositi accordi denominati “Convenzioni di cooperazione informatica”, riguardanti i servizi di consultazione on line, i servizi di cooperazione applicativa e quelli di fornitura massiva.
Tramite la consultazione on line, i Comuni possono effettuare interrogazioni relative a informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria di tipo anagrafico, reddituale, di registro e riscossione.
Attraverso la cooperazione applicativa, invece, è possibile effettuare l’interazione tra componenti applicative dei Comuni con quelle dell’Agenzia, per l’interscambio automatico di informazioni secondo le modalità previste dal sistema pubblico di cooperazione.
Infine, con i servizi di fornitura massiva, ai Comuni è data la possibilità di disporre delle informazioni di anagrafica tributaria, attraverso scambi di flussi da effettuarsi tramite cd, dvd, ftp o altro collegamento precedentemente concordato con l’Agenzia.
In conseguenza della sottoscrizione della Convenzione, il Comune è in grado di accedere, tramite la piattaforma informatica Siatel v 2.0 – PuntoFisco, ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria relativi, tra l’altro:
- ai contratti di locazione nonché a ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio
- alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio
- ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio
- ai soggetti che esercitano nello stesso territorio un’attività di lavoro autonomo o di impresa.
Gli ambiti d’intervento rilevanti, per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale oggetto di segnalazioni qualificate, possono essere raggruppati essenzialmente in cinque macro aree:
- commercio e professioni
- urbanistica e territorio
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
- residenze fittizie all’estero
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
Nell’area “commercio e professioni”, le segnalazioni qualificate riguardano i soggetti che:
- pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita Iva
- nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata in loco
- sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi
- pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.
Nell’ambito “urbanistica e territorio”, le segnalazioni qualificate sono relative a coloro che:
- hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni e in assenza di correlati redditi dichiarati
- hanno partecipato, anche in qualità di professionisti o di imprenditori, a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.
All’interno del contenitore “proprietà edilizie e patrimonio immobiliare”, le segnalazioni qualificate riguardano le persone fisiche nei cui confronti risulta:
- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi
- la proprietà o i diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Ici-Imu, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Tarsu o Tariffa rifiuti, in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta
- la revisione della rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della legge 311/2004, per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.
Nel perimetro delle “residenze fittizie all’estero”, le segnalazioni qualificate puntano ai soggetti che, pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza, ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile.
Nell’ambito delle “disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva”, le segnalazioni qualificate mirano alle persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di determinati beni e servizi, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.
In conclusione, per un’efficace contrasto all’evasione è innegabile l’importante ruolo affidato ai Comuni.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE; Annamaria Zampino