esterometro-istruzioni-agenzia-entrateEsterometro, istruzioni Agenzia Entrate che arrivano grazie alla Circolare 14/E del 17 Giugno 2019, diffusa oggi. Ecco tutti i chiarimenti.


Esterometro, istruzioni Agenzia Entrate. Diramata oggi la circolare 14/E, che risolve numerosi interrogativi cruciali per l’applicazione della fattura elettronica, come soggetto e modalità di emissione, fatture miste con spese sanitarie e non, autofatture, date per fatture posticipate e altro ancora.

Tra le varie indicazioni molto importante quella relativa all’esterometro.

Esterometro, istruzioni Agenzia Entrate: come si fa? Chi è escluso?

Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127).

L’”esterometro” dunque riguarderà solo i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e non chi beneficia del regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche con proventi da attività commerciali fino a 65mila euro.

I dati che devono essere indicati nella Comunicazione riguardano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato:

  • I dati identificativi del cedente/prestatore;
  • Dati identificativi del cessionario/committente;
  • La data del documento comprovante l’operazione;
  • Data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • Il numero del documento;
  • La base imponibile;
  • L’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

Laddove i dati di un determinato semestre siano stati regolarmente inviati entro la scadenza legislativamente prevista – per il primo semestre 2018, il 1° ottobre 2018 [cfr. l’articolo 1-ter, comma 2, lettera a) così come modificata dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che aveva indicato tale termine in domenica 30 settembre 2018] – sebbene tale invio faccia riferimento ai singoli trimestri che lo compongono, nessun ritardo può essere contestato.

In caso di omissione o irregolarità troverà applicazione la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

La data indicata nella fattura si riporta sempre nel registro delle vendite quando si annota il documento.