Ecco le prime indicazioni dell’INPS in merito all’Esonero contributivo per i datori di lavoro previsto dal decreto Sostegni bis.
Il decreto Sostegni bis ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Esonero contributivo decreto Sostegni bis: le prime indicazioni dell’INPS
L’esonero contributivo è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Ai fini del riconoscimento del beneficio i datori di lavoro devono aver fruito almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di:
- gennaio
- e/o febbraio
- e/o marzo 2021.
Con la circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140 si forniscono le prime indicazioni operative, specificando quali datori di lavoro possono accedere al beneficio, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero. Con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni per richiedere l’esonero e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, che costituiscono la base di computo della misura dell’esonero in trattazione, considerato che la norma non dispone alcuna specificazione circa la causale del trattamento, ne deriva che l’esonero per tali specifici settori può trovare applicazione a prescindere dalla causale dei suddetti ammortizzatori.
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 43 in trattazione i datori di lavoro privati dei settori:
- del turismo
- poi degli stabilimenti termali e del commercio
- nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo
che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale.
Infine, in virtù della previsione degli specifici settori per i quali può trovare applicazione la misura, la stessa non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
Il testo completo della Circolare dell’INPS
A questo link potete consultare il testo completo di questa Circolare.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it