L’Ifel ha pubblicato alcune interessanti risposte a quesito in tema di esenzioni Tari. I chiarimenti forniti dall’Ifel riguardano, sostanzialmente, la natura obbligatoria o facoltativa degli sconti Tari. Ad esempio, la norma istitutiva delle agevolazioni sui tributi locali per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero(articolo 9-bis del dl n. 47 del 2014), fissa in 2 milioni di euro il contributo spettante ai Comuni a copertura delle minori entrate da IMU, Tasi e Tari; nulla dice, tuttavia, con riferimento alle modalità di ripartizione del contributo dovuto, né tantomeno con riguardo ai tempi entro cui questo dovrà essere assegnato. In questo contesto, l’Ifel ha recentemente chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze un incontro urgente al fine di provvedere in maniera concertata a determinare modalità e tempi per la definizione ed erogazione dei contributi compensativi dovuti per le agevolazioni in questione. E’ bene precisare che la riduzione opera solo previa apposita dichiarazione del contribuente attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso all’agevolazione.
Oppure, si deve ritenere sicuramente legittimo prevedere con norma regolamentare agevolazioni anche di carattere sociale e di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 660 della legge n. 147 del 2013 prevede che «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune». Per quanto attiene alla modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte per via regolamentare si ritiene che la norma autorizzi alternativamente il Comune a ripartire l’onere sull’intera platea di contribuenti oppure a prevedere apposite autorizzazioni di spesa nel proprio bilancio, pur nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione. Sul punto, si ricorda che in regime Tares l’art. 5, co. 2 del Dl n. 102 del 2013 poneva come tetto massimo il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
In allegato il documento completo dell’IFEL.