Le leggi regionali che disponevano l’esenzione del bollo auto per i veicoli ultraventennali (ma non ultratrentennali) sono incompatibili con la legge statale (Legge di Stabilità) e devono pertanto ritenersi abrogate. A disporlo è la risoluzione delle Finanze n. 4/DF dell’1/4/2015.
La querelle sul bollo auto storiche nasce dall’abrogazione della disposizione che prevedeva l’esenzione dal pagamento del bollo auto storiche a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione.
Da qui, il caos: essendo (teoricamente) il bollo auto storiche una legge regionale, diverse regioni avevano puntato sulla autonomia impositiva ritenendo valida l’applicazione delle proprie norme regionali che prevedevano ancora l’esenzione; altre, invece, addirittura avevano approvato leggi di reintroduzione dell’esenzione.
A dirimere una volta per tutte la questione ci ha pensato il MEF, che stabilisce che:
– la tassa automobilistica (bollo auto) non può ritenersi tributo proprio della regione;
– la disciplina di dette tasse rientra nell’ambito della sfera di competenza esclusiva dello Stato;
– le tasse automobilistiche rientrano tra i “tributi propri derivati”, cioè quelli “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”.
Perciò, se da un lato il legislatore è libero di intervenire sul bollo auto, le regioni non possono che agire entro il perimetro dettato dalla legge statale. Le leggi regionali in materia di bollo auto storiche devono ritenersi abrogate: tutti i possessori di auto storiche con meno di 30 anni di età devono pagare.