La controversia prende le mosse dal rifiuto dell’Amministrazione doganale portoghese di accordare il beneficio in relazione a un’automobile che è stata trasferita in Spagna dall’acquirente.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, di cui è investita la Corte, verte sull’interpretazione dell’articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo in materia di imposta sul valore aggiunto. Le questioni pregiudiziali fanno riferimento a una controversia tra una società stabilita in Portogallo, parte ricorrente, e l’Amministrazione fiscale doganale in relazione al rifiuto da parte della Amministrazione di accordare il beneficio dell’esenzione dall’Iva con riferimento alla cessione di un automobile nuova trasportata in Spagna dal suo acquirente.
Il procedimento principale
La società ricorrente, attiva nel commercio di autoveicoli in Portogallo, ha ricevuto richiesta di documentazione tecnica per completare il fascicolo di vendita di una vettura. A seguito del mancato riscontro dell’indirizzo indicato nel documento di vendita da parte dell’acquirente che in quello per il rilascio di una targa turistica il giudice del rinvio propendeva per una immatricolazione provvisoria, con termine di validità semestrale di cui soltanto i non residenti abituali in Spagna possono beneficiarne. Successivamente veniva presentata una richiesta di annullamento della dichiarazione doganale accolta dalle autorità portoghesi e a seguito della quale veniva disposta la liquidazione dell’Iva dovuta sulla vendita del veicolo. La società ricorrente era oggetto di un controllo interno parziale con riguardo all’Iva con tanto di relazione scritta nella quale si concludeva che la vendita del veicolo non rientrava nel regime di esenzione prevista dalla normativa nazionale. Di conseguenza è scaturita una liquidazione complementare dell’imposta sul valore aggiunto, anche per la quota interessi, a cui la società ricorrente si è opposta attraverso una domanda di annullamento degli atti di liquidazione dell’imposta e degli interessi. In una tale circostanza il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali ai giudici della Corte di giustizia europea.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio nella questione pregiudiziale chiede nella sostanza se, nel contesto di una cessione intracomunitaria di un veicolo nuovo, uno Stato membro sia autorizzato a subordinare l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alla condizione che l’acquirente sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del veicolo. In secondo luogo, a negare l’esenzione Iva allorché al veicolo sia stata rilasciata unicamente una targa turistica e temporanea nello Stato membro di destinazione. In ultimo, ad esigere il pagamento dell’Iva dal venditore del veicolo in circostanze che potrebbero indicare che l’acquirente potrebbe avere commesso una frode all’Iva, senza dimostrare che il venditore abbia cooperato con l’acquirente per eludere il pagamento dell’Iva.
Sulle questioni pregiudiziali
Le questioni sollevate rientrano nel contesto del regime transitorio dell’Iva applicabile al commercio intracomunitario fondato sulla determinazione di un nuovo fatto generatore dell’imposta, ovvero l’acquisto intracomunitario di beni che consentono il trasferimento del gettito fiscale allo Stato membro in cui avviene il consumo finale dei beni ceduti. L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, prevede l’obbligo, per ogni Stato membro, di esentare le cessioni di mezzi di trasporto nuovi che rispettano le condizioni materiali in esso elencate. Tra queste non è disciplinato affatto la subordinazione alla condizione che l’acquirente sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione. Inoltre, l’esenzione non risulta poter essere negata sulla base dell’unico rilievo secondo il quale l’immatricolazione, al pari di quella turistica, sia una immatricolazione provvisoria attribuita per un periodo di dodici mesi. Nell’ipotesi nella quale il venditore abbia prodotto gli elementi intesi a provare il trasporto o la spedizione, da parte dell’acquirente, del mezzo di trasporto nuovo in un altro Stato membro, non deve essere altresì tenuto a fornire la prova concludente del carattere finale definitivo dell’uso del mezzo stesso nello Stato membro di destinazione e tantomeno della cessazione del regime di immatricolazione turistica.
La pronuncia
I giudici della nona sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati stabilendo che l’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo osta a disposizioni nazionali che subordinano il beneficio dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l’acquirente di tale mezzo sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione. In secondo luogo, a che l’esenzione della cessione, di cui al procedimento principale, sia rifiutata a motivo della sola immatricolazione provvisoria e che il venditore sia di conseguenza tenuto a versare l’Iva senza aver stabilito che il regime provvisorio sia cessato. Infine, che lo stesso venditore, in buona fede, sia altresì tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto nell’ipotesi di evasione commessa dall’acquirente.