erogazione-incentivi-imposta-municipale-propria-tariL’Avvocato Maurizio Lucca commenta, per Lentepubblica.it, una recente sentenza della Corte dei Conti dedicata alla corretta erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI.


La sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con il parere n. 1 del 13 gennaio 2022 (Relatore Scognamiglio), interviene per delimitare i contorni nell’erogazione degli incentivi dell’imposta municipale propria e della TARI (oltre all’evasione), di cui al comma 1, dell’art. 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

La fonte e i limiti

La fonte di riferimento prevede che «i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico… possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (i limiti riferite alle pregresse annualità). La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (contrasto all’evasione fiscale). Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».

La disposizione derogatoria, in prima approssimazione, nella sua essenzialità prevede:

  • un arco temporale di riferimento e la mancata esternalizzazione del servizio;
  • un regolamento approvato sul trattamento economico accessorio del personale dipendente in conseguenza dell’incremento del gettito per l’accertamento e la riscossione dei tributi IMU e TARI;
  • una contrattazione decentrata sulla ripartizione (due sono le voci di riferimento), mentre il limite consegue ad una norma imperativa [1], ed – in questo senso – la facoltà di deroga (ai precedenti limiti temporali, ex 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017) trova per l’appunto la sua fonte nella legge [2];
  • una verifica concreta del raggiungimento dei risultati attesi (la prova).

Il parere

La Corte fornisce la seguente interpretazione (uniforme applicazione) delle norme di contabilità e finanza pubblica:

  • avvenuta approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), da intendersi quello riferito anche ad un diverso termine prorogato con legge [3] o (differito) con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 151, Principi generali, comma 1, ultimo periodo, del TUEL (in questa ipotesi rientra solo il bilancio di previsione) [4];
  • un Regolamento interno adottato che definisca nell’an e nel quantum la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma:
  1. potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
  2. trattamento accessorio del personale dipendente.
  • l’utilizzo delle risorse sia limitato all’anno di riferimento, dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
  • la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa, presupponendo anche una precisa indicazione negli atti di programmazione nei quali, in via preventiva, sono indicati il risultato da raggiungere, in un quadro di autoresponsabilità. In termini più divulgativi, vanno puntualizzati e definiti gli scostamenti da raggiungere e, prima di provvedere alla liquidazione, verificato nel concreto – da parte del responsabile – l’effettivo differenziale da parametrare al limite massimo di erogabilità (il 15 %). Appare non indifferente rammentare che il responsabile non potrà effettuare tale attività di verifica per la parte di sua competenza (ossia, il valore economico raggiunto) [5], dovendo individuare un sostituto per la presenza di un evidente e reale conflitto di interessi che esige l’astensione (anche con riferimento alla liquidazione), essendo un comportamento contra legem [6];
  • il beneficio ad ogni singolo dipendente non deve superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
  • il servizio di accertamento non deve essere stato esternalizzato in concessione, rilevando che l’aggiudicazione ad un terzo del servizio comporta un illecito esborso di denaro pubblico, con conseguente danno erariale [7].

 

Note

[1] Sul limite, vedi, Corte conti, sez. contr. Sicilia, delibera 13 luglio 2022, n. 120.

[2] Il legislatore nel disciplinare tali incentivi ha inteso derogare solamente al limite posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, e tale disciplina non rientra tra le ipotesi di esclusione dal rispetto del vincolo, ex art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, Corte conti, sez. contr. Veneto, delibera 15 dicembre 2020, n. 177.

[3] Laddove il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 dicembre, l’approvazione del rendiconto intervenuta successivamente al 30 aprile 2020 ed entro il termine prorogato dal legislatore con norma di carattere eccezionale, è consentita l’erogazione degli incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali, Corte conti, sez. contr. Lombardia, delibera 10 settembre 2020, n. 113.

[4] In senso conforme, vedi, Corte conti, sez. Autonomie, deliberazione n. 19/2021/QMIG.

[5] Cfr. Corte conti, sez. contr. Emilia Romagna, deliberazione 19 settembre 2014, n. 183, ove si evidenzia, in base al principio dell’alterità, che il soggetto deputato ad “accertare” le attività da non remunerare non possa coincidere con il beneficiario, ovvero con il soggetto che provvederà all’accertamento del buon esito del risultato del progetto di recupero. Idem, Corte conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione 3 agosto 2017, n. 55.

[6] Vedi, Corte conti, sez. giur. Puglia, 20 settembre 2011, n. 1006, sulla responsabilità di un dirigente per avere, in qualità di responsabile del settore economico e finanziario, provveduto alla liquidazione in proprio favore del compenso incentivante. Cfr. Cass. pen., sez. VI, 2 novembre 2018, n. 49922.

[7] La presenza di un affidamento esterno del servizio di accertamento e liquidazione dei tributi locali, comporta che diviene totalmente inutile l’impiego di risorse finanziarie correlate allo svolgimento del predetto servizio anche da parte del personale interno, Corte conti, sez. I giur. centr., 29 aprile 2013, n. 298.

 


Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Lucca - Segretario Generale Enti Locali e Development Manager