In base al tipo di credito da riscuotere, la legge prevede determinati termini di decadenza entro i quali Equitalia può notificare la cartella esattoriale e procedere così alla riscossione mediante ruolo. Quali sono i termini di decadenza e di prescrizione per la medesima cartella?
Il concetto giuridico di decadenza si riferisce alla sanzione prevista per non aver esercitato un’azione necessaria per acquisire un diritto. La prescrizione rappresenta invece una sanzione per l’Ente di riscossione per non aver esercitato un diritto nei termini. Per la prescrizione sono considerabili come tempistica 10 anni, nel caso in cui i crediti siano stati accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato. La prescrizione, infatti, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza può anche essere frutto di accordi tra due parti.
Il versamento del debito prescritto non può essere chiesto a rimborso (art. 2940 del codice civile). Il termine di prescrizione decorrerà secondo le regole generali dal giorno in cui il singolo diritto può essere fatto valere (art.2935 cc). Per i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) la Cassazione ha specificato che a questi crediti non puo’ applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall’articolo 2948 numero 4 del Codice civile per le cosiddette “prestazioni periodiche”.
Invece, l’articolo 25 del DPR numero 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del DPR 29 settembre 1973, numero 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato DPR numero 600 del 1973;
- del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, numero 106, articolo 1, comma 5 ter, che ha modificato il citato articolo 25. Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno 2005, numero 106.