La cartella non deve essere pagata? Per risolvere il problema ora basta un clic. Equitalia
ha infatti attivato sul proprio sito internet www.gruppoequitalia.it un nuovo servizio
telematico, semplice e veloce, che consente ai cittadini di inviare la richiesta di
sospensione della riscossione comodamente dal proprio computer. La richiesta online si
aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già operative: allo sportello,
via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Si può richiedere
la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia in caso di annullamento del
debito da parte dell’ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza
favorevole.
“Grazie a Equitalia il fenomeno delle cartelle pazze è ormai relegato al passato – dice
Benedetto Mineo, amministratore delegato di Equitalia – In questi anni siamo riusciti a
perfezionare i nostri sistemi informatici per evitare quelle situazioni “eccezionali” che
sostanzialmente si sono verificate prima della nascita di Equitalia, in cui si riscontravano
divergenze tra i dati forniti dagli enti creditori e quanto riportato nelle cartelle notificate ai
contribuenti. Qualche problema però si può ancora verificare quando l’ente fornisce a
Equitalia informazioni errate o parziali, o quando omette di comunicare eventuali
cancellazioni del debito. Per evitare disagi abbiamo ampliato i nostri canali di assistenza
intervenendo su questi disguidi non imputabili alla nostra attività e oggi è possibile
risolvere la situazione anche dal computer di casa, senza dover andare allo sportello”.
La sospensione della riscossione. Equitalia notifica ai cittadini le cartelle di pagamento
per conto di vari enti. In base alla legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013), il cittadino
che ritiene non dovuti gli importi richiesti dall’ente creditore tramite qualsiasi documento
notificato dagli agenti della riscossione (cartella, avviso o atto di procedura
cautelare/esecutiva) può rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione
della riscossione. Una tutela che era già stata introdotta nel 2010 direttamente da
Equitalia nell’ottica di evitare ai contribuenti di fare la spola tra gli uffici pubblici per vedere
riconosciute le proprie ragioni. La sospensione può essere richiesta quando il
contribuente ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo (l’elenco dei debitori
trasmesso a Equitalia dagli enti), ha ottenuto una sospensione dell’ente o del giudice, una
sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma,
che rende inesigibile il credito. La domanda va inviata entro 90 giorni dalla notifica
dell’atto per cui si chiede la sospensione. Equitalia sospende ogni attività di riscossione e
invia tutta la documentazione all’ente creditore il quale verifica la correttezza della
documentazione presentata e comunica l’esito sia al contribuente sia a Equitalia per
l’eventuale annullamento della cartella. Se dopo 220 giorni dalla presentazione della
domanda l’ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di
diritto.
La domanda si può presentare online. Il nuovo canale telematico è disponibile sul sito
internet www.gruppoequitalia.it, senza la necessità di registrazione e con un percorso
guidato. Basta entrare nel box “Sospendere la riscossione” e inserire nell’apposito modulo
online i propri dati e quelli dell’atto per cui si presenta la domanda. È indispensabile
allegare tutta la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (ad esempio
ricevuta di pagamento, copia della sentenza) e copia di un documento di riconoscimento
valido. Una volta inviata e confermata l’istanza, si riceve un riepilogo con i dati inseriti.
Tutte informazioni sono disponibili sul sito internet dove è pubblicata anche una breve
guida che illustra cosa fare e in quali casi si può chiedere direttamente a Equitalia di
sospendere la riscossione.
FONTE: Equitalia