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Il Decreto 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto scorso, aggiorna i criteri di accertamento delle entrate tributarie relative al recupero evasione. Tale provvedimento integra, innanzitutto, la formulazione del punto 3.7.1 del principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria con la fattispecie “avviso di liquidazione e accertamento”. In base alla nuova formulazione del citato punto 3.7.1, le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico devono essere accertate e imputate contabilmente nello stesso esercizio in cui sono emessi il ruolo o l’avviso di liquidazione o di accertamento o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto.

 

Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118/2011, si procede a tale registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo). In tal caso l’entrata è imputata alla voce del piano dei conti relativa al tributo considerato “riscosso a seguito di attività di verifica e controllo. La registrazione dell’entrata deve pertanto avvenire nel momento in cui l’avviso di accertamento diventa esecutivo solo per le entrate accertate per cassa negli esercizi precedenti all’entrata in vigore della nuova disciplina contabile.

 

S’intende per “accertamento” il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di apposito avviso; per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a), sia con le informazioni in proprio possesso, sia anche con dati acquisiti in sede istruttoria, eventualmente con l’ausilio del contribuente interessato.

 

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico devono essere accertate e imputate contabilmente nello stesso esercizio in cui sono emessi il ruolo o l’avviso di liquidazione o di accertamento o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto.

 

L’attività di recupero relativa all’evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali un’opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obbiettivi. In definitiva i tributi locali sono fonte di finanziamento per gli enti locali e per i servizi da questi erogati. Si tratta di tributi propri perché il gettito e’ del comune, sono riscossi e accertati dal comune, ma quest’ultimo non ha la facolta’ di istituirli o meno, di modificare i criteri per la determinazione della base imponibile.L’unica facolta’ concessa al comune riguarda la determinazione dell’imposta e talvolta la determinazione di speciali agevolazioni.