stabilita pallottoliereRivisto il patto di stabilità interno. La nuova sanzione si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.

 

Con il primo via libera del Senato al decreto legge 78/2015 si allenta il patto di stabilità per gli enti locali con risvolti positivi anche per i lavoratori che attendono il rinnovo del rapporto. Le Province e alle Città metropolitane che non abbiano rispettato il Patto di stabilità per il 2014 potranno infatti stipulare per l’anno in corso (quindi con scadenza al 31 dicembre 2015) i contratti a tempo determinato previsti dal comma 9 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 103 del 2013 (Il cd. decreto sul pubblico impiego). Tale disposizione imponeva alle province di non assumere più personale a tempo indeterminato e consentiva di prorogare i contratti a termine esistenti solo per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto di cogenti vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. La facoltà di stipulare nuovi contratti viene ora consentita con termine 31 dicembre 2015 a condizione che venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato. Con questo correttivo gli enti di area vasta possono pertanto rinnovare i contratti precari il cui blocco aveva provocato non poche proteste nel corso del 2014.

 

Altra novità importante è la rideterminazione in diminuzione della sanzione per i Comuni che non hanno rispettato nell’anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno.  La nuova sanzione si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle Province e alle Città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore ad una percentuale delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile inizialmente fissata al 3 per cento, ma ora ridotta al 2 per cento. Si tratta di una riduzione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità, che non comporta però il venir meno completo delle sanzioni stesse, onde tutelare il principio di cogenza del Patto.

 

Diverse le novità per il personale delle province. In primo luogo si precisa che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato o con altri istituti comunque denominati (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell’interessato; la capienza della dotazione organica dell’amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente. Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa. Viene poi temperato il trasferimento dei lavoratori della polizia provinciale ai comuni (articolo 5 del provvedimento) e viene parzialmente riconosciuta la facoltà di reclutare a tempo indeterminato il personale per la gestione dei servizi educativi e scolastici.