Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 22 marzo 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 di ieri), ha fissato il costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali.
I mutui contratti, ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all’art. 1, regolate a tasso fisso, e’ determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: a) fino a 10 anni – Interest Rate Swap 7Y + 1,30%; b) fino a 15 anni – Interest Rate Swap 10Y + 1,85%; c) fino a 20 anni – Interest Rate Swap 12Y + 2,10%; d) fino a 25 anni – Interest Rate Swap 15Y + 2,20%; e) oltre 25 anni – Interest Rate Swap 20Y + 2,30%. 2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.