Nell’approfondimento curato dall’Avv. Giuseppe Vinciguerra alcuni chiarimenti su enti in dissesto e procedure esecutive scaturenti da crediti riconducibili ad atti di gestione temporalmente anteriori alla dichiarazione di dissesto, ma accertati giudizialmente in epoca successiva.


Con la sentenza resa nel giudizio RG n. 919/2021 in data 17.06.2024 la Corte di Appello di Palermo, Sez. II Civile, ha respinto l’appello proposto da una società titolare di un contratto di appalto di servizi stipulato nel 2016 con un Comune siciliano avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 973 del 25.11.2020.

In detta pronuncia la Corte di Appello di Palermo ha avuto modo di affrontare la problematica delle procedure esecutive scaturenti da crediti che, benché giudizialmente accertati in epoca successiva, siano riconducibili all’esecuzione di contratti di appalti di servizi, ovverosia ad atti di gestione, temporalmente anteriori alla dichiarazione di dissesto, ribadendo un importante principio al riguardo.

Enti locali: procedure esecutive per crediti antecedenti alla dichiarazione di dissesto

Invero, pur dando atto della contrastante lettura che del sistema normativo rilevante nelle fattispecie de quibus è stata di recente offerta da autorevoli organi amministrativi e giurisdizionali, richiamando il disposto normativo di cui all’art. 248 del TUEL e l’interpretazione autentica delle disposizioni normative interessate fornita dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, conv. con modificazioni dalla L. n. 140/2004, in aderenza all’orientamento espresso dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2020 [1], la Corte di Appello di Palermo ha sancito il seguente principio: <<rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data del dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto iure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi, ancorché il relativo accertamento, giurisdizionale o amministrativo, sia successivo (nello stesso senso, si richiamano CGA per la Regione Siciliana, sentenze n. 416/2023, n. 1043/2020, n. 1048/2020) >>, con ciò riconoscendo preminente rilevanza al momento genetico delle obbligazioni giuridiche in argomento in ragione della “correlazione” fra il debito (dell’ente dissestato) e l’atto od il fatto di gestione anteriore al dissesto, così finendosi per concentrare in capo alla gestione straordinaria tutte le poste debitorie comunali comunque causalmente e funzionalmente rivenienti da scelte e condotte gestionali anteriori al dissesto, a prescindere dalla relativa qualificazione giuridica, dall’eventuale sopravvenienza al dissesto e dall’intervenuta emanazione, in proposito, di pronunce giurisdizionali, in piena adesione al richiamato autorevole pronunciamento reso in funzione nomofilattica dalla Plenaria.

Nota

  1. Per un approfondimento sul tema sia consentito rinviare a G. Vinciguerra, La correlazione fra il debito e l’atto o il fatto di gestione anteriore al dissesto: l’acquisizione sanante nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2020, pubblicato sul portale di informazione normativa e giurisprudenziale “La settimanagiuridica.it”, 19.01.2021.

 


Fonte: Avv. Giuseppe Vinciguerra - Segretario Generale Comune di Aragona