enti-locali-piano-contenimento-speseEnti Locali, piano di contenimento delle spese: alcune indicazioni emerse da un interrogativo con risposta fornito dall’ANCITEL.


 

DOMANDA

 

Il principio contabile della programmazione (all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) spiega al punto 8.2 il contenuto minimo della SeO; non viene indicato il Piano triennale di contenimento dei costi previsto dall’art. 2 comma 594 della legge 244/2007. Non si capisce se esso debba essere analiticamente inserito nella SeO, posto che l’elencazione fatta al punto 8.2 è relativo al contenuto minimo, oppure non debba essere inserito nel D.U.P. In sostanza si chiede di chi sia la competenza ad approvare tale piano, che nella sua previsione normativa è “molto operativo.”

 

RISPOSTA

 

Il comma 594 art 2 della legge n. 244/2007 prevede che le Amministrazioni Pubbliche adottino, nella forma con cui sono di solito richiamati, “Piani di contenimento delle spese per dotazioni strumentali, autovetture, beni immobili”. Stabilito l’obbligo, non è previsto né l’ Organo, né i tempi dell’approvazione. Al comma 597 è prevista invece la trasmissione di una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti. Per tale ragione il suddetto Piano viene allegato al Rendiconto e di solito viene approvato precedentemente all’approvazione della Relazione sulla gestione dell’Organo esecutivo. Non è tuttavia contestabile il fatto che avvenga in altro periodo. Inoltre, poiché il DUP costituisce il documento unico di programmazione che permea le scelte dell’intero bilancio di previsione, molti enti, benché non espressamente previsto, fanno confluire nel DUP Sezione Operativa le risultanze del “Piano di contenimento delle spese”, oppure allegano tale “Piano” al Bilancio di Previsione. Ambedue le soluzioni sono legittime e comunque opportune, ma non obbligatorie. La competenza nell’approvazione del Piano è della Giunta.