Business people collaborate to put pieces together find solution to puzzle and build startupIl fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità va calcolato anche con riferimento alle entrate iscritte nel bilancio 2015 a seguito di reimputazione?

 

Seguendo l’iter necessario, nella predisposizione del bilancio di PREVISIONE è necessario:

 

1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a incassi incerti nel corso dell’anno, anche quelle reimputate

 

2) calcolare, per ciascuna entrata il rapporto tra la media degli incassi in c/competenza e in c/residui e la media degli accertamenti degli ultimi 5 esercizi

 

3) stanziare una apposita posta contabile in uscita (non soggetta ad impegni, genera un’economia che confluisce nell’avanzo vincolato a FSC).

 

In corso di esercizio, in sede di ASSESTAMENTO del bilancio, con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1) si verifica se:

 

a) sono state accertate entrate maggiori rispetto agli stanziamenti o se gli stanziamenti sono stati variati rispetto a quelli iniziali.

 

b) Sono state incassate entrate di competenza non in linea rispetto a quelle accertate.

 

c) Si incrementa, si riduce o si lascia inalterato il fondo rischi accertamento entrate dell’esercizio, a seconda dei casi.

 

In occasione della redazione del RENDICONTO è verificata la congruità del fondo svalutazione crediti, facendo riferimento sia ai residui attivi sorti dell’esercizio, sia ai residui attivi conservati dagli esercizi precedenti.

 

Dunque, Per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento per cassa. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

 

Nel corso di ciascun esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) impedisce l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell’esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

 

Ai fini della determinazione del fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente. Non richiedono l’accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate sicure:

 

– i crediti da altre amministrazioni pubbliche in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;

 

– i crediti assistiti da fidejussione;

 

– le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;

 

– le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.

 

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficace) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

 

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell’accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

 

L’allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l’ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

 

La risposta al quesito, pertanto, è affermativa.