fideiussioniLa nota dell’IFEL si propone di fornire ai Comuni un quadro per quanto possibile completo dell’istituto della fideiussione e della relativa disciplina normativa, evidenziando gli elementi utili per operatori e amministratori comunali nell’analisi e valutazione delle garanzie fideiussorie della più varia natura.

 

Pervengono all’Ifel segnalazioni di numerosi Comuni sulla delicata e complessa problematica delle polizze fideiussorie rilasciate da soggetti non autorizzati. I casi segnalati sono in costante aumento e il complesso quadro normativo vigente non fornisce le necessarie garanzie a tutela delle amministrazioni. La stretta del credito che ha caratterizzato gli ultimi anni ha determinato un atteggiamento di chiusura di banche e assicurazioni nel rilascio di fideiussioni “garantite”, lasciando spazio a broker finanziari e società finanziarie minori che hanno generato una filiera di false garanzie, rilasciate a numerosi enti pubblici centrali e locali.

 

I casi di false fideiussioni riguardano sia soggetti non autorizzati al rilascio, sia soggetti che, pur essendo autorizzati o inseriti in un elenco degli intermediari autorizzati, non hanno le caratteristiche per rilasciare fideiussioni ad enti pubblici, oppure non hanno la capacità di fare fronte agli impegni assunti, poiché i rischi assunti si rivelano non correlati alle loro strutture patrimoniali e organizzative, fino a veri e propri truffatori che utilizzano false documentazioni all’apparenza riconducibili ad istituti bancari e assicurativi più noti. Con questo approfondimento intendiamo fornire ai Comuni un quadro per quanto possibile completo dell’istituto della fideiussione e della relativa disciplina normativa, evidenziando gli elementi utili per operatori e amministratori comunali nell’analisi e valutazione delle garanzie fideiussorie della più varia natura.

 

L’articolo 93, comma 3, del d. lgs. n.50 del 20161 dispone che “la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.”. In Italia pertanto, i principali soggetti attualmente autorizzati al rilascio di fideiussioni e cauzioni sono:

 

– le Banche;

 

– le Compagnie di Assicurazione italiane (iscritte all’Albo IVASS, ex albo ISVAP), o estere (iscritte negli Elenchi annessi delle imprese UE tenuti dall’IVASS). Le imprese devono risultare abilitate ad operare nel ramo 15 – Cauzione, nell’ambito del quale rientra il rilascio delle polizze fideiussorie;

 

– i Consorzi Collettivi di Garanzia Fidi (Confidi);

 

– le Società Finanziarie.

 

La disciplina normativa riguardante le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari diversi da banche e assicurazioni (Confidi e Società finanziarie) è stata integrata da un intervento di natura regolamentare, il DM 2 aprile 2015, n. 53, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze. A quest’ultimo è seguito un intervento di prassi, la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d’Italia4, contenente “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

 

In allegato il testo completo della nota.