formiche-farmacie-ddl-concorrenzaDOMANDA:

 

Questo Comune è titolare dal 2011 di una Farmacia Comunale in zona rurale, che gestisce in forma diretta tramite un contratto di associazione in partecipazione (artt.2549-2554 Cod.Civ.) stipulato sempre nel 2011 a seguito di gara ad evidenza pubblica, con un farmacista. Tale contratto prevedeva una autonomia gestionale del farmacista incaricato, anche con l’assunzione di propri dipendenti da impiegarsi nei turni della farmacia. Il compenso del farmacista incaricato consiste in una partecipazione agli utili nella misura offerta in sede di gara.

 

A seguito delle modifiche introdotte dal “jobs act” (art.53 del dlgs 81/2015) la nuova condizione è che nel contratto di associazione in partecipazione, l’associato debba essere una persona giuridica e non fisica (anche nella forma della ditta individuale). Il nuovo regime chiaramente salvaguardava i contratti in essere.

 

Si chiede se nel regime delle professioni, generalmente non riconducibile alla gestione tramite persona giuridica o ditta individuale, sia ancora possibile stipulare un contratto di associazione in partecipazione per la gestione di una Farmacia Comunale (non potendo il Comune assumere propri dipendenti con la qualifica di farmacista, né adottare la forma della concessione di servizio), considerando comunque che l’associato farmacista, tenuto anche ad assumere propri collaboratori, sostanzialmente riveste ruolo di imprenditore.

 

RISPOSTA:

 

Il D.Lgs. n.23/2015 (c.d. Jobs Act), ha eliminato la possibilità di costituire associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, limitando tale possibilità ad associazioni in partecipazione fra imprese o liberi professionisti con apporto di capitale. Come conseguenza di ciò, tutti i contratti in essere che prevedono anche una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Relativamente alla possibilità di continuare ad utilizzare, per la gestione della farmacia comunale, l’istituto civilistico dell’associazione in partecipazione, con il farmacista nel ruolo di professionista – imprenditore, si ritiene che non sia un’ipotesi percorribile, perché dopo il jobs act può essere considerata ancora legittima solo l’associazione in partecipazione nella quale l’apporto di lavoro avviene da parte dei soci della persona giuridica, mentre un farmacista – anche laddove lo si qualifichi come imprenditore – resta sempre persona fisica e come tale può fornire solo un apporto di capitali.