progressioni economiche orizzontaliLa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio avviso sul quesito concernente la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali.


 

La problematica oggetto di esame nello svolgimento di questo motivato avviso riguarda la tematica della corretta attribuzione e decorrenza delle progressioni economiche c.d. “orizzontali”, intendendosi per tali quelle riguardanti l’incremento del trattamento economico all’interno di una determinata area del pubblico impiego, senza che si determini una promozione ad una qualifica superiore (fenomeno, questo, che si rinviene, invece, nelle progressioni economiche c.d. “verticali”).

 

La progressione economica “orizzontale” pertanto, rappresentando un momento della carriera dei pubblici dipendenti contraddistinto unicamente da un aumento del trattamento economico, senza determinare mutamento di mansioni, non richiede l’instaurazione di un nuovo rapporto di pubblico impiego.

 

Per ben comprendere il quesito posto all’attenzione della Sezione, occorre dunque procedere ad un preventivo esame del comparto unico del pubblico impiego presente in Friuli Venezia Giulia, per poi effettuare una ricognizione, ancorché in sintesi, della giurisprudenza formatasi nelle altre Sezioni regionali di controllo e completare quindi il presente motivato avviso con le indicazioni giuscontabili, in termini generali ed astratti, da applicare al caso prospettato dal Comune di San Giovanni al Natisone.

 

Il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali, è stato istituito con l’art.127 della legge regionale 9 novembre 1998, n.13.

 

Detta norma è stata introdotta per dare concreta attuazione alla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che all’art.5 ha previsto l’attribuzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza esclusiva in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”.

 

La disciplina positiva dettata in materia di comparto unico è stata recentemente innovata con la Legge regionale 26 giugno 2014, n. 12, recante “misure urgenti per le autonomie locali”, che ha dedicato l’intero capo II (articoli 4-11) a fornire una regolamentazione organica ed aggiornata, anche alla luce di quanto statuito con la sentenza della Corte costituzionale n.54/2014, con cui è stata “confermata l’applicabilità alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale, più volte riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 3 del 2013 e n. 217 del 2012)”.

 

Si deve infatti debitamente precisare che, ai sensi dell’art. 117, c.3, e dell’119, c.2, della nostra Costituzione, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al Patto di stabilità interno (PSI) per gli Enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. Il contributo della Regione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ha matrice pattizia, essendo frutto dell’Intesa raggiunta – anno per anno – tra la Regione stessa e lo Stato (MEF), i cui contenuti vengono poi trasfusi nella annuale legge di stabilità.

 

In materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, la Sezione ha già avuto modo di esprimersi con numerosi motivati avvisi (cfr., ex multis, pareri n. FVG/133/2015/PAR, n.FVG/70/2015/PAR, n.FVG/51/2015/PAR, n.FVG/97/2014/PAR, n.FVG/53/2014/PAR, n.FVG/18/2014/PAR, n.FVG/17/2014/PAR).

 

Progressioni Economiche Orizzontali Dipendenti Pubblici: qui le indicazioni ARAN.