Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha adottato un decreto ministeriale, in collaborazione con il MEF, riguardante l’assegnazione di contributi per il 2024 di 300 milioni di euro per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza.
Il fondo menzionato è previsto dall’articolo 1 della legge n.160 del 27 dicembre 2019, la quale ha istituito una serie di disposizioni riguardanti finanziamenti e interventi per la sicurezza e lo sviluppo territoriale. In particolare, l’articolo 1 di questa legge prevede l’allocazione di risorse finanziarie per sostenere gli enti locali nell’esecuzione di progetti di messa in sicurezza e sviluppo del territorio.
Questi fondi rappresentano un importante strumento per affrontare le sfide legate alla sicurezza pubblica e al miglioramento delle infrastrutture locali. L’obiettivo principale è quello di fornire risorse finanziarie agli enti locali per la progettazione e l’esecuzione di interventi mirati a migliorare la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente circostante.
Enti locali, contributi per l’anno 2024 per la spesa relativa ad interventi di messa in sicurezza
Il decreto ministeriale del 17 aprile 2024 ha pertanto definito le modalità di assegnazione del contributo destinato agli enti locali per i progetti di messa in sicurezza. Questo contributo è stato riservato agli enti che hanno presentato richieste valide entro il termine del 15 gennaio 2024 attraverso la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), la quale è parte integrante del sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP). Vista la grande quantità di richieste ricevute, l’assegnazione è avvenuta in base alle priorità stabilite dalla legge n.160 del 2019. In particolare, si è dato priorità agli enti locali con maggiori necessità finanziarie e si è garantito che almeno il 40% delle risorse andasse alle regioni del Mezzogiorno.
L’elenco dei beneficiari è stato compilato seguendo un ordine di priorità, risultando in un totale di 1.494 enti ammessi al finanziamento fino all’importo disponibile di 300 milioni di euro per l’anno 2024.
È fondamentale sottolineare che una volta inviate, le richieste di finanziamento non possono essere modificate. Gli enti selezionati devono impegnarsi a stipulare un contratto per la progettazione entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso sul decreto ministeriale. Il monitoraggio dell’adempimento di tali obblighi avviene attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche. L’80% del contributo viene erogato come acconto una volta che tali obblighi sono stati soddisfatti, mentre il saldo sarà erogato al termine dell’attività di progettazione.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti inviando una richiesta a fondoprogettazione.fl@interno.it
Gli interventi ammissibili
Nello specifico si tratta di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici, e per la messa in sicurezza delle strade.
Le risorse riguardano, come abiamo anticipato, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della Legge di Bilancio per il 2020, (Legge 160/2019). Gli interventi ammissibili, contrassegnati con il “SÌ” nell’apposita colonna dell’Allegato 1 sono stati attribuiti sulla base delle priorità di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 160/2019, privilegiando gli enti locali con la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione di cui al rendiconto della gestione del medesimo esercizio, come da graduatoria di cui all’Allegato 2.
Documenti utili
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it