Il Tar può annullare le delibere con le quali il Consiglio comunale aveva approvato il bilancio preventivo e quello consuntivo? Ecco quanto sostiene il TAR della Puglia, sezione di Lecce, con la sentenza n. 3649 del 21 dicembre 2015.
E’ stata pronunciata l’illegittimità, per violazione dell’art. 174 del d.lgs. 267/2000, della delibera con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione, nonostante non sia stata data la possibilità ai consiglieri comunali di prendere visione del parere del Collegio dei revisori, prima della seduta deputata alla disamina e approvazione del documento contabile del Comune.
Sono illegittime le deliberazioni di approvazione del bilancio e del rendiconto degli enti locali qualora non siano rispettati i termini, congrui e perentori, entro cui i documenti ed i relativi allegati devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali.
La sentenza del TAR è arrivata a seguito del ricorso di alcuni consiglieri comunali avverso le deliberazioni di approvazione del bilancio e del rendiconto di un comune in cui erano stato eletti.
I ricorrenti hanno riprosto le stesse censure che inficerebbero la delibera di approvazione del bilancio di previsione del 2014 atteso che, anche in sede di adozione del conto consuntivo sarebbe mancata la possibilità di prendere visione della relazione allegata nei tempi previsti dalle norme regolamentari.
Dall’insieme delle disposizioni che disciplinano il procedimento di approvazione del bilancio di previsione di un ente locale emerge, incontestabilmente, la perentorietà e la congruità dei termini entro i quali il documento in questione e i suoi allegati devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio Comunale. Giova, anzitutto, ricordare che il bilancio di previsione finanziario ( riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale) deve essere deliberato ineludibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, come prevede l’art. 151 del d.lgs 267/2000.
Il differimento dei termini può essere disposto con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. L’importanza dell’adempimento in discorso muove dalla rilevanza strategica del documento e dalla sua valenza di atto di programmazione della vita dell’ente civico, e si coglie non appena si volga lo sguardo ad altra disposizione dell’ordinamento degli enti locali, secondo la quale “ se il bilancio di previsione non è approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria”( vedi art. 163 T.U.E,.L.).
Da tanto deriva che gli adempimenti correlati debbono intervenire nel rispetto di termini la cui perentorietà appare conseguenza di un iter procedimentale caratterizzato da scansioni cronologiche cogenti, proprio in vista di una tempestiva approvazione finale del documento, atta a scongiurare l’evenienza del ricorso alla gestione provvisoria e, dunque, ad una azione amministrativa limitata alle questioni di somma urgenza.
L’art. 174 del d.lgs 267/2000 affida, in questa logica, al regolamento di contabilità dell’ente la individuazione di un congruo termine per la predisposizione dello schema di bilancio, degli allegati e della relazione dell’organo di revisione, e per la sua presentazione all’organo consiliare che deve approvare il documento finanziario; inoltre la norma stabilisce che lo stesso regolamento di contabilità dell’ente deve prevedere al suo interno “i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e della Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”.
Ciò vuol dire che i termini in questione sono funzionali all’esercizio incomprimibile delle prerogative dei consiglieri comunali le quali debbono potersi esplicare, tuttavia, in un arco di tempo limitato, in quanto strettamente connesso ad un termine finale di approvazione ineludibile, ma ragionevole.
Questo argomento vale, in particolare, per i consiglieri di minoranza, i quali debbono essere posti in condizione di esercitare la indispensabile funzione di controllo sull’adeguatezza dell’azione politico amministrativa programmata dalle forze politiche che sostengono il Sindaco e l’esecutivo cittadino.
I consiglieri comunali hanno, invero, “diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio” ( vedi art. 43 d.lgs 267/2000); essi hanno diritto di ottenere dagli uffici ..tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.”
Per il testo completo della sentenza potete consultare il file in allegato a questo articolo.