La sezione Autonomie della Corte dei Conti con la delibera n. 12/2014 ha fornito indicazioni in merito al combinato disposto tra quanto previsto dalla legge 96/2012 che ha ridotto il finanziamento pubblico ai partiti e quanto deriva dal Dl 149/2013 che l’ha abolito.
I rappresentati delle liste elettorali dei Comuni con più di 15mila abitanti impegnati nelle prossime elezioni amministrative del 25 maggio, dovranno presentare alle sezioni regionali di controllo della Corte i rendiconti che attestano di non aver superato i limiti previsti alle spese elettorali entro 45 giorni, a partire dall’insediamento dei Consigli comunali. Le sezioni regionali, invece, avranno 6 mesi di tempo per effettuare le verifiche.
In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro fno a 500.000 euro.
Per approfondimenti, consulta la delibera: delibera corte dei conti
FONTE: www.innovatoripa.it