32503-dunkerque-documento-fotograficoIstanze per “danni di guerra”: enti idonei al rimborso del bollo. La restituzione è prevista solo per il tributo assolto in modalità virtuale essendo esclusa, dalla stessa normativa, in caso di pagamento tramite contrassegno sostitutivo.


I cittadini, sia sloveni che italiani, e i loro eredi, hanno diritto al riconoscimento di un indennizzo monetario a fronte dei danni di guerra subiti nel periodo compreso tra il mese di maggio 1945 e il mese di luglio 1990: questo è quanto stabilisce la “Legge di riparazione dei torti” emanata in Slovenia nel 1996. Per ottenere l’indennizzo occorre un’istanza corredata dalla documentazione comprovante i torti subiti, la cui idoneità è vagliata dalle competenti autorità slovene.

 

Con la risoluzione 88/16 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le domande presentate per fruire della legge slovena beneficiano dell’esenzione dal bollo.

 

Per questo motivo sono pervenute all’amministrazione finanziaria numerose istanze di rimborso dell’imposta di bollo assolta sui documenti giustificativi e sugli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi.

 

In merito sono sorti alcuni dubbi riguardanti l’ente competente all’erogazione del rimborso, nel caso di assolvimento dell’imposta in modalità virtuale, nonché sulla possibilità di superare la non rimborsabilità delle marche da bollo in contrassegno, prevista dall’articolo 37 del Dpr 642/1972. La risoluzione 125\E del 13 ottobre 2017 fornisce i necessari chiarimenti relativi ai quesiti posti.

 

Innanzi tutto occorre affrontare la problematica sottoposta al vaglio dei tecnici delle Entrate sotto due aspetti: il primo riguarda la rimborsabilità dell’imposta di bollo, pagata dai cittadini sulle richieste presentate agli uffici italiani e comprovanti lo status di profugo previsto dalla normativa slovena al fine di ottenere l’indennizzo, il secondo è relativo a quale sia l’ente competente alla restituzione dell’imposta.

 

Per quanto riguarda il primo quesito l’articolo 37, comma 2, del Dpr 642/1972 prevede: “la restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento“. Il successivo comma 4 individua i casi in cui è precluso il rimborso e cioè nel caso di: “imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo“.

 

Dalla lettura dei due commi in esame emerge con chiarezza la previsione, da un lato, del rimborso del bollo pagato in modalità virtuale, e, dall’altro l’esclusione del rimborso del bollo pagato in via ordinaria o straordinaria, tra cui rientra il contrassegno, se non nelle ipotesi tassativamente previste.

 

Di conseguenza, per i contribuenti sloveni e italiani che si sono avvalsi della legge, il diritto al rimborso dell’imposta di bollo assolta in via ordinaria o straordinaria sugli atti, documenti, istanze presentati presso gli uffici italiani non sussiste, se non nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del citato articolo 37, comma 4, del Dpr 642/1972; tale diritto, invece, esiste per i casi di imposta di bollo assolta in modo virtuale.

 

Nel caso in esame, quindi, non è possibile superare il vincolo posto poiché la documentazione presentata non rientra in quella “rimborsabile” prevista dall’articolo 37, comma 4 del Dpr 642/1972.

 

Per l’individuazione del soggetto deputato alla erogazione del rimborso del bollo virtuale si può partire da quando specificato dalla Agenzia delle entrate con la circolare 16/2015 che, in particolare, stabilisce:

 

 

  • l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti da appositi decreti ministeriali
  • il soggetto interessato deve richiedere una autorizzazione preventiva all’ufficio competente tramite apposita domanda contenente l’indicazione del numero presuntivo di atti e documenti che possono essere emessi e ricevuti nel corse dell’anno
  • l’autorizzazione è concessa a tempo indeterminato ed è revocabile.

 

 

La liquidazione del tributo è attuata dall’ufficio e comporta un versamento provvisorio calcolato sulla base dei dati esposti nella dichiarazione presentata con l’istanza di autorizzazione, e una liquidazione definitiva, effettuata a consuntivo. Di fatto quanti sono autorizzati ad assolvere l’imposta di bollo in modalità virtuale fungono da collettori degli atti dei contribuenti interessati e delle somme dovute a titolo d’imposta, espletando le operazioni necessarie affinché l’ente impositore liquidi l’imposta, che si conclude con il versamento, da parte del soggetto autorizzato del saldo della liquidazione definitiva dell’imposta dovuta, come stabilito dall’articolo 15, comma 6 del Dpr 642/1972.

 

Ed è proprio in virtù di questa funzione di collettore degli atti dei contribuenti e delle somme dovute che la risoluzione odierna individua nel soggetto autorizzato colui che è deputato a gestire le istanze di rimborso.

 

Di conseguenza, le richieste di rimborso delle somme versate per il pagamento dell’imposta di bollo sugli atti emessi per le finalità della “Legge di riparazione sui torti” slovena dovranno essere presentate ai soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale, che erogheranno le somme dovute dopo aver effettuato gli opportuni controlli; questi ultimi, a loro volta, presenteranno l’istanza di rimborso al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicando, con riferimento alla dichiarazione annuale già presentata, il numero dei documenti emessi per i quali il bollo assolto con modalità virtuale non era dovuto, nonché gli importi della relativa imposta rimborsata.

 

In conclusione, il contribuente potrà richiedere il rimborso esclusivamente al soggetto autorizzato entro il termine prescrizionale decennale decorrente dalla data in cui ha corrisposto il bollo al soggetto gestore, come previsto dall’articolo 2946 del codice civile, mentre per quanto riguarda la decadenza dal diritto al rimborso dell’imposta di bollo versata con modalità virtuali dal soggetto autorizzato, vale il termine biennale fissato dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992, che decorre dalla data in cui il soggetto autorizzato ha restituito l’imposta al contribuente.