Modalità facilitate, ma non risolutive, di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione FAL (Fondo anticipazioni liquidità) per gli enti in dissesto: un approfondimento su questo interessante argomento a cura del Dottor Giuseppe Vinciguerra.
Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il provvedimento, come dichiarato da ANCI nel contesto della relativa Nota sintetica di lettura a commento dello stesso, ha accolto molte delle richieste e proposte avanzate dalla predetta Associazione. Nondimeno, come riconosciuto dalla medesima Associazione, il testo normativo in veste di decretazione necessita di ulteriori aggiustamenti da apportarsi in sede parlamentare, atteso che è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per l’avvio dell’iter di relativa conversione in legge.
Proprio nell’ottica degli auspicati aggiustamenti muovono le proposte di emendamenti formulate sempre da ANCI da approvarsi nell’ambito del ddl di conversione del decreto-legge in argomento (AC 1752).
Enti in dissesto: modalità facilitate (ma non risolutive) sul Fondo anticipazioni liquidità
Tra gli emendamenti presentati, al punto 11, figura la proposta di inserimento all’interno del decreto-legge n. 19/24 di un articolo 40-bis da rubricarsi “Armonizzazione delle modalità di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del Fondo anticipazioni liquidità degli enti in dissesto finanziario”, con il dichiarato intento di prevedere delle modalità facilitate di assorbimento di detta peculiare species di disavanzo per gli enti dissestati.
Invero, ove la proposta emendativa dovesse essere approvata, si consentirebbe a tali enti di usufruire delle modalità facilitate di assorbimento del disavanzo da ricostituzione del FAL di cui alla modifica introdotta in seno all’art. 16 (Misure straordinarie in favore degli enti locali), co. 6-ter del decreto-legge n. 115/2022 (introdotto in sede di conversione) ad opera dell’art. 2, co. 6 del decreto-legge n. 215/2023, ai sensi del quale si era previsto che, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle Autonomie n. 8 dell’8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2023, provvedessero ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023.
In forza di tale disposto normativo era dunque stato stabilito l’obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario di ricostituire il fondo anticipazioni di liquidità che, sulla base dei prevalenti arresti giurisprudenziali della magistratura contabile registratisi al riguardo, non veniva contabilizzato in caso di dissesto, tenendosi conto della separazione della contabilità pregressa in capo all’Organismo straordinario di liquidazione insediantesi in questi casi in forza dell’apposita previsione normativa di cui all’art. 252 del TUEL.
Come impatta sugli enti locali questa modifica?
L’introduzione di detto nuovo obbligo per gli enti locali in dissesto giunge del tutto inaspettatamente, specie in ragione della autorevole pronuncia resa in sede nomofilattica dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale, con la nota succitata deliberazione n. 8/2022, ha avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto: «la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo» (per un approfondimento su questo tema sia consentito rinviare a G. Vinciguerra, Le anticipazioni di liquidità negli enti in dissesto: natura e competenza al rimborso secondo la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/2022, pubblicato sul portale di informazione normativa e giurisprudenziale “La settimanagiuridica.it”, 18.07.2022).
Sulla base di una quanto meno discutibile interpretazione della richiamata sentenza della Corte dei conti (che, come opportunamente rilevato da Anci nella Nota sulle Misure per Comuni e Città metropolitane contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, in realtà andava in senso opposto), una ulteriore norma di fine 2022 (art. 1, co. 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, modificante il comma 10 dell’art. 255 del TUEL) ha d’altro canto riposto a carico dei bilanci dei Comuni in dissesto, non solo l’onere delle rate di restituzione, ma anche l’obbligo di accantonamento della parte non ancora pagata a titolo di Fondo anticipazione di liquidità (cd. FAL).
Appare chiaro come tale inaspettato obbligo, e il connesso elevato onere finanziario, come opportunamente rilevato da ANCI nella succitata nota, costituisca un peso insopportabile per molti enti in dissesto che si ritrovano a dover far fronte oggi alle conseguenze della mancata tempestiva restituzione di ingenti somme di denaro acquisite, in tempi ormai lontani, quali quote significative di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi.
L’iniziativa dell’ANCI
Proprio sulla scorta di tali considerazioni, e consapevole delle gravissime difficoltà cui sarebbero andati incontro i Comuni ove avessero dovuto dar esecuzione all’obbligo de quo con immediatezza, ANCI si era fatta promotrice di una pregevole iniziativa volta a sospendere/prorogare l’obbligo di accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità da parte degli enti in dissesto finanziario, e ciò in attesa di una auspicata necessaria revisione della disciplina delle crisi finanziarie.
Tale iniziativa ha già portato all’approvazione, nell’ambito delle misure per comuni e città metropolitane contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, di una norma che proroga al 2025 l’obbligo di accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità da parte degli enti in dissesto finanziario (comma 6 dell’art. 2, recante “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, il quale ha disposto che “all’articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»”).
Siffatta proroga introdotta con il predetto decreto-legge n. 215 di fine 2023 si limita, nondimeno, a spostare di un anno il riferimento del rendiconto a decorrere dal quale vige l’obbligo di contabilizzare il FAL (con aggravio dei risultati di amministrazione e degli obblighi di ripiano in caso di disavanzo) che è ora fissato al rendiconto del 2024, senza che però siano stati armonizzati a questa nuova formulazione i successivi commi dell’art. 16 del decreto-legge 115/2022 (commi 6-quater e 6-quinquies), che recano disposizioni importanti e strettamente correlate in materia di modalità di utilizzo del fondo (co. 6-quater), e di durata decennale del ripiano con ovvia decorrenza dal momento della contabilizzazione del fondo.
Non può pertanto che accogliersi con favore l’iniziativa promossa da ANCI di estendere il succitato dispositivo di proroga anche con riguardo al disposto dei due commi dell’art. 16 suindicati (comma 6-quater e 6-quinquies), sostituendosi, come proposto, anche al loro interno, le parole <<31 dicembre 2023>> con le parole <<31 dicembre 2024>>, e le parole <<dall’esercizio 2024>> con le parole <<dall’esercizio 2025>>, secondo la formulazione indicata dall’Associazione in rappresentanza dei Comuni al fine di fugare possibili dubbi sulle modalità applicative del regime di proroga annuale introdotto con il più volte citato decreto-legge n. 215/2023.
Non può, nondimeno, non condividersi la convinzione all’uopo espressa da ANCI circa la necessità di un intervento risolutivo di carattere strutturale, in grado, se non di azzerare, quanto meno di mitigare in maniera considerevole i pesanti, e talvolta oggettivamente insostenibili, risvolti negativi connessi ad una non ben bilanciata esecuzione dell’obbligo de quo, verosimilmente in grado, in molti contesti deficitari, di aggravare irrimediabilmente la già critica situazione finanziaria in cui versano gli enti in questione, sì da non risultare risanabile con gli ordinari mezzi a disposizione dal vigente Ordinamento contabile.
Fonte: Avv. Giuseppe Vinciguerra - Segretario Generale Comune di Aragona
Segnalo in argomento recente sentenza 513/2024 emessa dal TAR Calabria