Per la validità della comunicazione, gli enti, entro il termine perentorio a pena di decadenza del 20 luglio 2015, sono tenuti a trasmettere in via ordinaria con raccomandata l’istanza secondo il modello di cui all’articolo 1, direttamente al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali – Trasferimenti speciali – Piazza del Viminale 1, 00184 Roma, munita della sottoscrizione del sindaco o dei componenti la Commissione Straordinaria, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. Per accelerare le procedure amministrative, l’istanza deve essere anticipata a mezzo pec all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it . La trasmissione via pec non sostituisce l’obbligo da parte degli enti dell’invio della richiesta via posta ordinaria.
Il termine ultimo per richiedere, in base al decreto del Ministero dell’Interno, l’anticipazione di liquidità per l’anno 2015, è il prossimo 20 luglio 2015.
L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015 – Suppl. Ordinario n. 32, che stabilisce testualmente: “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2015”.
Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell’approvazione di un modello di istanza i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale: è approvato il modello di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta di una anticipazione di liquidità per l’anno 2015.
Sono legittimati alla trasmissione dell’istanza gli enti locali che alla data del 20 giugno 2015 risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno.
L’istanza deve essere compilata “a mano” avvalendosi unicamente dell’apposito modello di cui all’allegato A) del presente decreto. Non saranno ritenute valide, ai fini del concorso erariale, eventuali istanze che utilizzano un documento che ritrascrive il modello di cui all’articolo 1 del presente decreto, ovvero trasmesse con termini e modalità diverse da quelle previste dall’articolo 2 del presente decreto.
L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nell’istanza già trasmessa comporta la non validità della stessa ai fini del concorso erariale.
E’ facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare una nuova istanza, da spedire sempre nei termini e con le modalità riportate nel precedente articolo 2.