eliminazione-barriere-architettoniche-agevolazioneEliminazione delle barriere architettoniche, agevolazione anche se nel condominio non abita nessuna persona disabile?


Tra i lavori che danno diritto alla detrazione d’imposta relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari.

 

La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio in cui sono eseguiti i lavori (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

 

La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, invece, spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

 

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998, n. 121, paragrafo 3). Ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo (es. fienile).

 

La circolare n.7/E

 

Con la Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 è stata pubblicata la prima “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016” che costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

 

Al fine di rendere più agevole l’individuazione delle modifiche più rilevanti apportate al testo rispetto a quanto illustrato nella circolare n. 7/E del 2017, esiste una versione della circolare pubblicata in Documentazione Economica e Finanziaria sono evidenziate graficamente le principali novità.