revisori dei conti degli enti localiLa direzione Centrale della Finanza Locale – Ministero dell’Interno ha pubblicato le ultime integrazioni all’elenco dei revisori degli enti locali.

 


I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2017 è modificato sulla base di quanto indicato nell’allegato A al provvedimento ministeriale dalla data di pubblicità legale. L’elenco dei revisori degli enti locali, con le modifiche di cui all’articolo 1, viene reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale.

 

La formazione e l’aggiornamento dell’elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67)

 

L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in n. 3 fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

 

L’iscrizione nell’elenco avviene, quindi, nella sezione regionale di residenza del richiedente e nella/e fascia/e di enti locali in relazione al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione in ciascuna fascia.

 

Al momento dell’iscrizione, i richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e possono escludere uno  o più ambiti territoriali provinciali per i quali non intendono manifestare disponibilità a ricoprire l’incarico.

 

Per l’inserimento nell’elenco è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica. Per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 di enti locali è, inoltre, necessaria una maggiore anzianità di iscrizione nei predetti Registro o Ordine professionali, nonché lo svolgimento di precedenti incarichi di revisore presso enti locali.

 

Per il mantenimento nell’elenco deve essere ogni anno comprovato il possesso dei requisiti richiesti, pena la cancellazione dall’elenco.

 

La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell’elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell’interno.

 

Le estrazioni a sorte dei nominativi dall’elenco, per la successiva nomina dei revisori da parte del consiglio dell’ente locale, sono effettuate dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di appartenenza dell’ente locale interessato, in seduta pubblica e tramite sistema informatico.