Cambia la nomenclatura relativa a “Impianto Termico” ai fini della concessione dell’Ecobonus.
Ecobonus: in una recente FAQ delineata la nuova definizione di Impianto Termico da parte dell’ENEA. Il Gruppo di Lavoro sulle detrazioni fiscali dell’ENEA ha infatti modificato la FAQ 9D – Ecobonus, relativa proprio alla nomenclatura relativa all’impianto termico.
Per quale motivo è stata effettuata questa modifica? Scopriamolo.
Ecobonus: la nuova definizione di Impianto Termico dell’ENEA
Il motivo risiede nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48.
Tale Decreto va infatti a modificare il Decreto Legislativo 192/2005 e, in particolare, la definizione di impianto termico contenuta all’Art.2, lettera l- tricies.
Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che si riporta di seguito per esteso:
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
A questo link invece potete leggere tutte le FAQ dell’ENEA.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it