ecobonus-chiarimenti-cessione-del-creditoEcobonus: i chiarimenti sulla cessione del credito. L’Agenzia delle entrate, nel documento di prassi, delinea l’ambito dei soggetti interessati e individua quali enti rientrano nel perimetro delle banche e degli intermediari finanziari.


La cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici si può reiterare solo una volta. Per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

 

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11/E del 18 maggio, in seguito alle modifiche normative introdotte dall’ultima legge di bilancio 2018 alla disciplina dell’agevolazione (articolo 14, Dl 63/2013).

 

Per effetto, invece, dei precedenti ritocchi, arrivati con il Dl 50/2017, l’Amministrazione fiscale, con il provvedimento 28 agosto 2017, aveva già definito le modalità operative per la cessione del credito, allora limitata solo alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.

 

Alla luce di quanto previsto dal provvedimento, la possibilità di cedere il credito riguarda teoricamente tutti i beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta, cioè tutti coloro che sostengono le spese, compresi quelli che non potrebbero fruire della detrazione perché la loro imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.

 

Lo stesso provvedimento, inoltre, aveva anche confermato che la disposizione vale per i contribuenti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

 

Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, oltre ai fornitori dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi agevolabili, il provvedimento faceva riferimento anche gli “altri soggetti privati” (persone fisiche e coloro che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata) e “banche e intermediari finanziari” nelle sole ipotesi di cessione del credito da parte di contribuenti che ricadono nella no tax area.

 

In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, ora l’opportunità di cedere il credito corrispondente alla detrazione è stata estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. Essa, pertanto, non è più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici.

 

La circolare

 

Tanto premesso, la circolare odierna detta, in linea con il parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, le modalità applicative delle nuove disposizioni in materia di cessione del credito. In particolare, il documento di prassi chiarisce che:

 

  • la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria
  • per “altri soggetti privati” devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione
  • nei casi in cui la disciplina in esame non consente la cessione del credito a istituti di credito e intermediari finanziari, si deve ritenere che la preclusione operi non soltanto nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento e iscritti nell’apposito albo, ma anche di tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto (ad esempio, i Confidi, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie e quelle di cartolarizzazione). A favore di questi soggetti, quindi, non può essere effettuata né l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario
  • il credito, invece, è cedibile nei confronti di organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato
  • il credito può essere ceduto anche alle Energy service companies (E.s.co.) e alle società di servizi energetici (Sse), accreditate presso il Gse, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico
  • resta fermo il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, anche se facenti parte della compagine dei suddetti organismi associativi, delle E.s.co e delle Sse.

 

Decorrenza dei chiarimenti

 

Infine, l’Agenzia precisa che i comportamenti non conformi ai chiarimenti in esame (come, ad esempio, la cessione del credito ad altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione) messi in atto prima della pubblicazione della circolare, non saranno sanzionati.