DUPUn emendamento inserito in sede di conversione del D.L. n. 113/2016 (c.d. enti locali), modificando il co. 1 dell’art. 174 del Tuel, prevede che non è necessario che il Dup, presentato dalla giunta al consiglio entro il prossimo 31 luglio, sia provvisto del parere dell’organo di revisione contabile.

 

Dopo il comma 712, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: «712-bis. Per l’anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all’adempimento di cui al comma 712.».

 

Secondo l’art. 174, in precedenza, lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno. Adesso questo adempimento non è più previsto.

 

Resta comunque la disposizione sul fatto che a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo deve comunque presentare all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione. La nuova formulazione normativa demanda alla potestà regolamentare dell’ente la disciplina delle fasi procedimentali finalizzate alla definitiva approvazione degli atti di programmazione da parte del Consiglio. Sarà in questa sede, quindi, che dovranno essere disciplinati tempi e modi per l’espressione del parere dei revisori al Dup e al bilancio.

 

Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’articolo 151. Nel sito internet dell’ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.

 

Ricordiamo che:

 

• il Dup deve essere coerente con le linee programmatiche di mandato e, al momento, con la programmazione di settore;
• il Dup deve contenere la definizione del gruppo dell’amministrazione pubblica con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi affidati a questi organismi come richiesto dall’articolo 147-quater, comma 2 del Tuel;
• il Dup deve essere completo di tutti gli elementi richiesti dal principio contabile applicato 4/1 allegato al Dlgs 118/2011.