dsaPrevista dalla legge di bilancio 2018, la detrazione IRPEF per DSA (Disturbo Specifico Apprendimento) si applica alle spese sostenute a partire da quest’anno, anche nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Necessario il certificato medico.


La recente legge di bilancio 2018 ha previsto un’agevolazione fiscale per minori o maggiorenni a cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa), introducendo all’interno del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) una nuova ipotesi di detrazione Irpef (articolo 1, commi da 665 a 667, legge 205/2017).

 

In particolare, è stato modificato il comma 1 dell’articolo 15 del Tuir (Detrazioni per oneri), la cui nuova lettera e-terprevede che dall’Irpef lorda si detrae un importo pari al 19% delle “spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato“.

 

Il meccanismo agevolativo, quindi, si concretizza in una detrazione d’imposta del 19%, da scomputare dall’Irpef lorda dichiarata annualmente.

 

Le spese agevolabili

 

Le spese agevolabili sono quelle sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, a cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per:

 

  • l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento
  • l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

 

Condizione necessaria per fruire della detrazione è la disponibilità di un certificato medico dal quale risulti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

 

I disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa)

 

La nuova disposizione rinvia espressamente a quanto previsto dalla legge 170/2010 che, appunto, contiene le norme in materia di Dsa in ambito scolastico.
Pertanto, l’ambito di applicazione della nuova detrazione d’imposta deve essere delineato alla luce delle definizioni di ordine generale contenute nella legge 170/2010, in base alla quale sono disturbi specifici dell’apprendimento:

 

  • la dislessia – difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura
  • la disgrafia – disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica
  • la disortografia – disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica
  • la discalculia – disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme e, pur manifestandosi in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

 

La diagnosi dei Dsa è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal Servizio sanitario nazionale e deve essere comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.

 

Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere che essa sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

 

Spese per familiari a carico

Data la particolare tipologia di spese, il legislatore ha previsto che la nuova detrazione d’imposta spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Decorrenza della detrazione

 

Le nuove disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dal 2018. Pertanto, la detrazione Irpef potrà essere fatta valere a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2019 per il 2018.

 

Disposizioni attuative

 

È attribuito all’Agenzia delle entrate il compito di stabilire le disposizioni attuative per beneficiare della detrazione.