patto di stabilitazPubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21 relativo ai criteri e modalità di attuazione delle intese regionali e del patto di solidarietà nazionale, in attuazione dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

 


Il provvedimento, approvato lo scorso 1° dicembre in Conferenza Unificata, regola per il triennio 2017-2019 la redistribuzione di spazi finanziari a livello regionale e nazionale, dando così avvio ad una nuova fase in materia di regionalizzazione dei vincoli di finanza pubblica ed il cui obiettivo è introdurre strumenti di flessibilizzazione nella gestione ed utilizzo degli spazi finanziari disponibili così che questi non vadano dispersi.

 

Il decreto chiarisce le modalità di ricorso alle intese regionali e al patto di solidarietà nazionale, precisando, all’art. 1 comma 3, che il finanziamento degli investimenti tramite ricorso al debito o utilizzo degli avanzi di amministrazione nell’ambito del proprio saldo finale di competenza non necessita di alcuna ratifica/autorizzazione in sede di “intesa” regionale. Pertanto, le intese a livello regionale ed il patto di solidarietà nazionale riguardano esclusivamente la redistribuzione degli spazi finanziari ulteriori, lasciando piena autonomia agli enti per ciò che riguarda gli investimenti nel rispetto del saldo di competenza di ciascun ente.

 

In particolare, le intese regionali disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali. Pertanto, gli enti locali e le Regioni che ritengano di non poter utilizzare gli spazi disponibili, potranno cederli ad enti che, al contrario, dispongano di maggiori risorse e di minori spazi. Entro il 15 marzo 2017 le regioni e le province autonome devono avviare l’iter delle intese, pubblicando sui propri siti istituzionali l’avviso contenente modalità di presentazione delle domande. Le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari devono essere comunicate, per il 2017, entro il 30 aprile. Il DPCM prevede che gli enti possano cedere o richiedere spazi per uno o più esercizi successivi, indicando altresì i tempi e le modalità, rispettivamente, per il miglioramento/peggioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di 5 anni (fermo restando che la quota del primo anno non può superare il 50%). La richiesta di spazi finanziari deve contenere le informazioni relativamente all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata a FCDE, risultante dall’ultimo rendiconto approvato o dal pre consuntivo, al fondo cassa al 31 dicembre e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell’esercizio di riferimento destinati a confluire nell’avanzo di amministrazione. Entro il successivo 31 maggio le Regioni e le province autonome concludono le intese per l’attribuzione degli spazi disponibili e comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati.

 

In caso di inerzia di Regioni e province autonome è previsto un potere sostitutivo dello Stato, che si conclude con la redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 giugno 2017.

 

Il patto di solidarietà nazionale, finalizzato alla redistribuzione su scala nazionale, degli oneri di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali con una funzione complementare rispetto alle intese regionali, consente di limitare ulteriormente il fenomeno dell’overshooting. In questo caso, gli enti comunicano gli spazi che intendono cedere od acquisire, per il 2017, entro il 15 luglio, mentre l’iter si conclude, con la distribuzione degli spazi finanziari e la comunicazione agli enti interessati, entro il 31 luglio.

 

Lo schema di decreto individua anche le priorità di assegnazione degli spazi finanziari, tanto nell’ambito delle intese regionale che dei patti di solidarietà nazionali:

 

 

  1. comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a mille abitanti;
  2. comuni istituiti a seguito di processi di fusione, nel quinquennio precedente ed i cui processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell’anno dell’intesa stessa
  3. enti territoriali che dispongono già dei progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione;
  4. enti territoriali che dispongono già dei progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa, rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti.

 

 

Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla precedente lettera a) la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle successive lettere b), c) e d) del citato comma. È data facoltà a regioni e province autonome di definire ulteriori criteri, ferme restando le priorità individuate dal DPCM.

 

Il DPCM prevede altresì una sanzione in capo agli enti che non utilizzano o utilizzano solo parzialmente gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale: questi enti non potranno beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo.

 

Infine, gli enti beneficiari dovranno trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere degli spazi ottenuti al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della BDAP. Gli enti territoriali beneficiari degli spazi finanziari che non effettuano la trasmissione delle informazioni richieste alla BDAP-MOP, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.