Avvenuta la consegna dell’avviso, va soltanto notificata la relativa cartella di pagamento per la fase della riscossione coattiva entro il termine prescrizionale decennale.
La decisione della Cassazione 1974/2015 ripercorre tutta l’evoluzione legislativa sulla riscossione dei tributi diversi da quelli diretti e sul valore aggiunto per giungere all’affermazione del principio di diritto dell’esclusione di alcun’altra attività liquidatoria per l’imposta sulle successioni e donazioni successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione del suddetto tributo, ossia della necessità di emanare la relativa cartella di pagamento.
Infatti, per i giudici di legittimità, l’articolo 27 del Dlgs n. 346/1990 regola compiutamente l’attività liquidatoria del tributo prevedendo, al secondo comma, che l’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.
Ne consegue che, ad opinione della Corte regolatrice del diritto, nessun’altra attività di fissazione delquantum della pretesa fiscale dev’essere effettuata dall’ufficio finanziario, quale quello previsto, nell’ambito del generale riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, da ultimo dal Dlgs n. 46/1999, il cui articolo 23 ha disposto l’applicabilità dal 1° luglio 1999 della decadenza stabilita dall’articolo 17 del Dpr n. 602/1973 (come a sua volta modificato dal Dlgs n. 46/1999) alle sole imposte sui redditi e all’Iva.
La giurisprudenza di legittimità era già intervenuta sul tema del limite di applicazione della nuova disciplina sulla riscossione alle sole imposte dirette e sul valore aggiunto con la sentenza, citata da questa in commento 8 luglio 2004, n. 12587, secondo cui il termine per l’iscrizione a ruolo e la consegna all’Intendente di finanza dell’Iva liquidata in base alla dichiarazione del contribuente è individuato dall’articolo 17, comma 1, del Dpr n. 602/1973, e dall’articolo 57 del Dpr n. 633/1972, nel quarto anno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione.
Conseguentemente, è stato ritenuto non applicabile il termine decennale di decadenza previsto dall’articolo 2946 del codice civile alle liquidazioni effettuate prima del 1° luglio 1999, a nulla rilevando che l’articolo 23 del Dlgs n. 46/1999 abbia limitato esplicitamente la decadenza quadriennale alle imposte indirette diverse dall’Iva e la conferma dell’esclusione da tale disciplina dei tributi indiretti diversi dall’Iva è stata esplicitata dall’ordinanza della sezione tributaria della Cassazione – parimenti citata dalla sentenza in nota – 28 ottobre 2010, n. 22065, per la quale il sistema di riscossione con cartella di pagamento si applicava a tutte le imposte indirette indicate dall’articolo 67 del Dpr n. 43/1988, ossia nel regime precedente a quello introdotto nel 1999.
La sentenza del Supremo collegio in rassegna ha avuto pure cura di evidenziare come l’ordinanza della sezione tributaria 26 ottobre 2011, n. 22204, era da riferire all’assetto normativo anteriore alla riforma del 1999 ove anche le imposte diverse da quelle sul reddito dovevano essere iscritte in ruoli forniti e consegnati all’Intendenza di finanza (attualmente sezione distaccata della direzione regionale delle Entrate), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
In buona sostanza, per la pronuncia della Corte di legittimità in nota, l’emissione della cartella di pagamento non è soggetta alla tematica legata ai termini previsti per la sua notifica decorrenti dalla data di notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione, essendo la cartella da qualificare non quale mezzo per l’esplicazione del procedimento liquidatorio dell’imposta, ma quale (semplice) mezzo di esazione previsto dall’articolo 67 del Dpr n. 43/1988, per la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette.
Tale statuizione si applica anche alle rettifiche dettate per l’imposta sulle successioni e donazioni dal citato articolo 27, il cui terzo comma dispone che, se successivamente l’ufficio finanziario ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell’articolo 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell’articolo 34, e che l’avviso di rettifica deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale.
Parimenti, il termine prescrizionale decennale per la riscossione coattiva mediante cartella di pagamento si applica anche all’ipotesi regolata dal successivo quarto comma per l’omessa presentazione della dichiarazione di successione, di quella sostitutiva o di quella integrativa di cui all’articolo 28, comma 6, il cui avviso di accertamento e di liquidazione deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.