detrazioneIl rinvio al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa – effettuato per gli atti di donazione, di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346 del 1990) dall’articolo 55, comma 1 del medesimo decreto – non riguarda esclusivamente le ipotesi in cui gli atti di liberalità sono assoggettati ad imposta di registro da una specifica disposizione. È perciò dovuto il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa per la registrazione di atti di donazione con i quali si trasferiscono tra coniugi beni immobili di valore inferiore a euro 1.000.000,00 come tali non assoggettabili all’imposta di donazione ai sensi del DL n. 262 del 2006. L’imposta di registro sull’atto pubblico di donazione è distinta e diversa dall’imposta sull’incremento patrimoniale conseguente la donazione.

 

Le imposte in parola sono difatti sorrette da presupposti autonomi e differenti – e cioè l’obbligo di registrazione e l’incremento gratuito di ricchezza – nella sussistenza dei quali le rispettive leggi sul registro e sulle donazioni assoggettano l’atto e l’arricchimento sine causa alle corrispondenti imposte.

 

Le due imposte sono distinte perché sorrette da presupposti autonomi e diversi, vale a dire: l’obbligo di annotazione e l’incremento gratuito di ricchezza

 

Sentenza n. 6096 del 30 marzo 2016 (ud 12 gennaio 2016)

 
Cassazione civile, sezione V – Pres. Botta Raffaele – Est. Bruschetta Ernestino

 
Donazione tra coniugi – Registrazione atto pubblico di donazione non soggetto a imposta sulle donazioni – Pagamento imposta di registro in misura fissa