I Comuni hanno un ruolo nella determinazione della residenza o del domicilio fiscale del cittadino? Ecco alcune indicazioni.
Occorre ricordare in primis che l’articolo 2, comma 2, del Tuir stabisce che:
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o abbiano nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Pertanto la persona fisica che, per la maggior parte del periodo d’imposta (convenzionalmente 183 giorni), è stata iscritta all’anagrafe dei cittadini residenti (requisito formale), ossia abbia stabilito il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio nazionale (requisiti sostanziali alternativi), sarà considerata residente in Italia, dove sarà tenuta a pagare le tasse per i redditi ovunque prodotti nel mondo, in base al c.d. worldwide principle.
Il problema sorge quando il cittadino italiano decida di emigrare all’estero, in un altro Paese, nel quale dovrà necessariamente eleggere la propria residenza fiscale dopo aver effettuato la propria cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del suo Comune di precedente residenza, iscrivendosi successivamente all’AIRE.
Operazione che, tuttavia, non garantisce automaticamente l’esclusione del domicilio e/o della residenza dallo Stato, come spiega la circolare n. 304/E del 02.12.1997 (Ministero delle Finanze, Direzione centrale accertamento e programmazione). E, di conseguenza, la sottrazione al dovere di pagare le imposte in Italia.
I Comuni
E’ a questo punto che entra in gioco il ruolo del Comune, come prevede l’articolo 83 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 (ruolo degli enti locali nella lotta all’evasione fiscale internazionale). Il quale sancisce l’obbligo di confermare all’Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, che il soggetto richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.
Verifica che, sempre secondo l’art. 83, comma 17-bis, avverrà sulla base di controlli selettivi relativi a eventuali attività finanziarie e a investimenti patrimoniali esteri non dichiarati in capo allo stesso soggetto richiedente.