conservazione documenti digitaliL’acconto sull’imposta di bollo dei documenti informatici dovuta per il 2014, versato con il modello F23 cartaceo, può essere scomputato dal pagamento da effettuare in un’unica soluzione con l’F24 telematico entro il 30 aprile 2015, in applicazione della nuova disciplina prevista dal Dm 17 giugno 2014.

 

È, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015, con cui l’Agenzia chiarisce le corrette modalità di assolvimento del tributo, dopo il superamento delle vecchie regole che prevedevano la comunicazione di riepilogo e il pagamento con modello F23 (decreto Mef del 23 gennaio 2004) e l’introduzione del pagamento a consuntivo con F24 telematico entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (decreto Mef del 17 giugno 2014).

 

L’Agenzia ricorda, in primo luogo, le disposizioni introdotte dal Dm 17 giugno 2014. Secondo l’attuale disciplina, l’imposta di bollo su fatture, atti e documenti informatici deve essere versata in un’unica soluzione, in modalità telematica, tramite il modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, inoltre, devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.

 

Analogamente a quanto prevedeva il primo decreto, l’imposta sui libri e sui registri, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

 

Il Dm 17 giugno 2014, infine, nel prevedere l’abrogazione del decreto 23 gennaio 2004, nulla ha disposto nei confronti dei contribuenti che, per l’anno 2014, avevano già versato l’acconto secondo le vecchie regole.
 

L’Agenzia delle Entrate accoglie la soluzione prospettata dal contribuente precisando che, in assenza di una disposizione transitoria, i contribuenti che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina avevano già versato l’acconto a gennaio 2014 con il modello F23, possono scomputare tale importo dal pagamento dell’imposta totale, da effettuare in unica soluzione con F24 entro il 30 aprile 2015. Se l’acconto supera l’imposta totale dovuta, la differenza può essere chiesta a rimborso.