La legge di conversione del Dl Semplificazioni Fiscali presenta diverse novità: una di queste riguarda in particolare l’esterometro.
Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022).
Le novità sono entrate in vigore il 20 agosto scorso, e una di queste riguarda da vicino il cosiddetto “esterometro”.
Che cos’è l’esterometro?
In sintesi l’esterometro è la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Rappresenta l’obbligo per i titolari di P. IVA che emettono/ricevono fatture da/verso l’estero, obbligo che decorre dal 2019 con l’emissione della fattura elettronica.
In altre parole, l’Esterometro è un documento che contiene i dati relativi alle operazioni (acquisti e cessioni) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E.
L’invio è mensile e la scadenza è prevista entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione-ricezione fattura.
Dl Semplificazioni Fiscali: le novità in materia di esterometro
L’articolo 12 del decreto Semplificazioni, Dl n. 73/2022 (la cui legge di conversione n. 122/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 insieme al testo coordinato), ha ampliato i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro), previsto per i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate con clienti e fornitori.
Con la norma in esame, infatti, tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5mila euro, in quanto ritenute territorialmente non rilevanti in Italia.
In sostanza, con le modifiche introdotte sono esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it