dl-rilancio-anticipazioni-liquidita-debiti-commercialiAlcuni chiarimenti sulle modalità e le tempistiche con le quali gli enti locali potranno avvalersi delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto “Rilancio”.


Dl Rilancio, anticipazioni di liquidità per pagare debiti commerciali: le istruzioni dell’IFEL.

Come è noto, l’articolo 115 del dl n. 34 del 2020 ha istituito un fondo con una dotazione di 12 miliardi. Questo ha il fine di assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili. Si considerano quelli maturati dagli enti territoriali al 31 dicembre 2019.

Le risorse potranno essere usate dalle regioni e dagli enti locali nella misura, rispettivamente

  • di 1,5 miliardi
  • e 6,5 miliardi.

Potranno essere utilizzati anche dagli enti del servizio sanitario nazionale nella misura di 4 miliardi.

Dl Rilancio, anticipazioni di liquidità per pagare debiti commerciali

Le regole di funzionamento delle anticipazioni di liquidità per i comuni e le città metropolitane sono fissate dall’articolo 116 del decreto “Rilancio”: l’amministrazione interessata, previa deliberazione della Giunta, dovrà chiedere l’anticipazione nel periodo che va dal 15 giugno al 7 luglio 2020 secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dal MEF e dalla Cassa depositi e prestiti SpA (cfr. Comunicato MEF n. 116/2020).

La Convenzione MEF-Cassa prevede che la domanda sia compilata, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello Domanda di Anticipazione A e sia presentata alla Cassa, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e corredata dall’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Lo scopo delle anticipazioni

Le anticipazioni sono destinate, secondo quanto l’ente ha dichiarato nella Domanda di Anticipazione

  • al pagamento di debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019
  • e/o all’estinzione delle anticipazioni di liquidità ex legge di bilancio 2020. Ossia al rimborso, totale o parziale, dell’importo in linea capitale dell’anticipazione concessa ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del d.lgs. n. 2 del 2002 e già erogata al 15 giugno 2020.

Qualora l’anticipazione sia destinata allo smaltimento dei debiti pregressi, alla Domanda dovrà essere allegata anche la cosiddetta Dichiarazione PCC. Questa è una dichiarazione generata dalla piattaforma dei crediti commerciali – PCC della Ragioneria Generale dello Stato, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e contenente l’elenco dei debiti da pagare.

La Dichiarazione PCC, a pena di inammissibilità della Domanda, dovrà essere prodotta nello stato “pubblicata” (ossia definitiva). E dovrà anche contenere, in relazione al pagamento dell’IVA dovuta in relazione alle fatture in regime di split payment, la specificazione circa la volontà di provvedere con risorse proprie ovvero mediante il ricorso all’anticipazione.

Ciascun ente potrà presentare una sola domanda in un’unica soluzione.

I termini per la concessione

La Cassa comunicherà a ciascun richiedente, entro il termine del 24 luglio 2020, previsto dal decreto “Rilancio”, previa approvazione da parte del MEF, la concessione dell’anticipazione. Dopodiché, l’ente locale dovrà inviare alla Cassa, entro il termine del 15 settembre 2020, a pena di decadenza della concessione, la proposta del contratto di anticipazione, debitamente compilata e sottoscritta sulla base del contratto tipo allegato alla Convenzione, Contratto di Anticipazione A, nella quale sono indicati importo e durata di ammortamento dell’anticipazione concessa.

Il Contratto di Anticipazione è perfezionato all’atto della ricezione, da parte dell’amministrazione locale, del Contratto di Anticipazione sottoscritto dalla Cassa, in nome e per conto del MEF, per accettazione. Le modalità di perfezionamento del Contratto di Anticipazione sono rese note dalla Cassa sul sito www.cdp.it.

La Cassa provvederà ad erogare:

  • la quota di anticipazione destinata al pagamento dei debiti indicati nella Dichiarazione PCC, in unica soluzione, entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 116, comma 8, del dl n. 34 del 2020, ciascun ente, entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’anticipazione, provvede all’estinzione dei debiti riportati nella Dichiarazione PCC;
  • la quota di anticipazione destinata all’estinzione delle anticipazioni di liquidità ex legge di bilancio 2020, sulla base di quanto previsto nel Contratto di Anticipazione.

La durata delle anticipazioni

Le anticipazioni potranno avere, sulla base di quanto indicato dal richiedente, durata da un minimo di 3 anni fino a un massimo di 30 anni, a partire dalla data di perfezionamento dei contratti di anticipazione, così come previsto, dall’art. 116, comma 5, del decreto “Rilancio”.

L’anticipazione, di conseguenza, durerà fino al 31 ottobre dell’anno di scadenza che sarà compreso tra il 2023 e il 2049.

L’ente dovrà rimborsare le anticipazioni mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi. Le rate scadono il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2022.

Dalla data di erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti dall’ente, il giorno lavorativo bancario antecedente la medesima data di decorrenza dell’ammortamento, interessi di preammortamento.

Il tasso di interesse applicato è del 1,226% (cfr. Comunicato MEF n. 113/2020).

Ulteriori chiarimenti

Infine, l’articolo 4 della Convenzione definisce le tempistiche del recupero delle somme non corrisposte dagli enti locali: entro il 15 novembre di ogni anno la Cassa ne comunica l’importo al MEF e all’Agenzia delle Entrate.

Tali somme potranno essere recuperate secondo le modalità di cui all’articolo 116, comma 6, del d.l. n. 34 del 2020. In particolare, nel caso dei comuni, l’Agenzia delle Entrate provvederà a trattenere il dovuto all’atto del pagamento agli stessi dell’IMU, riscossa con F24. Mentre nel caso delle città metropolitane e delle province effettuerà la trattenuta all’atto del riversamento dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, RCAuto, anch’essa riscossa tramite F24.

 


Fonte: IFEL - Fondazione ANCI