dissesto-finanziario-debito-fuori-bilancioDissesto Finanziario e Debito fuori bilancio: alcuni chiarimenti in risposta a un interrogativo posto da un Ente Locale.


Un Comune ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 del TUEL, nel corso dell’esercizio 2018. Il Comune, per consentire la rilevazione della massa passiva, ha trasmesso all’OSL (organo straordinario di liquidazione), nominato ed insediato nel gennaio 2019, un elenco dei debiti fuori bilancio per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur in mancanza della delibera consiliare di riconoscimento prescritta dall’art. 194 del Tuel.

L’OSL ha eccepito che i predetti debiti, pur ricadendo nell’arco temporale di propria competenza, necessitano della preventiva deliberazione del Consiglio Comunale. L’Ente Locale chiede se l’indicazione fornita dall’OSL sia corretta.

Dissesto Finanziario e Debito fuori bilancio

Il quesito proposto, a differenza di orientamenti consolidati da parte delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti che si erano quasi sempre espresse, nella situazione di cui trattasi di Enti in dissesto finanziario ex art. 244 del TUEL, nel favor del preventivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte dell’organo consiliare, ai sensi dell’art. 194 del TUEL (cfr. parere Corte dei Conti Puglia Sez. contr. Delib., 14 novembre 2019, n. 104 e parere Corte dei Conti Sicilia Sez. contr. Delib., 17 giugno 2019, n. 124), ha trovato recente soluzione nella Corte dei Conti, sezione Autonomie Delib. n. 12/SEZAUT/2020/QMIG pubblicata lo scorso 20 luglio.

I magistrati contabili della sezione autonomie hanno pertanto, contrariamente a quanto disciplinato in precedenza dai colleghi delle sezioni regionali, sancito un principio fondamentale ovvero quello secondo il quale

Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva“.

La Corte dei Conti, infatti, ha stabilito che il discrimine fondamentale che dirime la questione è la distinzione tra la “gestione ordinaria” e la “gestione straordinaria” dell’Ente locale che si avvia con la dichiarazione del dissesto finanziario ex art. 244 del TUEL creando un c.d. “microsistema extra ordinem” al quale vanno ricondotte le disposizioni che regolano, nel dettaglio, l’intera attività dell’organo straordinario di liquidazione ed al quale va riconosciuto un proprio statuto informato al principio della par condicio creditorum ed alla tutela della concorsualità.

Di qui, dunque, la possibilità di operare un netto discrimen tra le regole ordinarie che presidiano la gestione dell’Ente in bonis e quelle proprie, eccezionali ed inderogabili applicabili alla gestione dissestata che prevedono

non solo procedure straordinarie ad hoc per il dissesto, ma anche competenze straordinarie ad hoc ed un organo straordinario ad hoc, in funzione sostitutiva di quelli ordinari“.

Sulla scorta di quanto detto, non può che affermarsi che, per gli Enti in dissesto, al fine del riconoscimento dei debiti fuori bilancio rivenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 del TUEL non è condizione necessaria per la rilevazione degli stessi nella massa passiva da parte dell’organo straordinario di liquidazione che può autonomamente procedere sulla valutazione dell’ammissibilità del debito di cui trattasi.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]