La disposizioni speciali possono essere applicate sia dai rivenditori abituali sia da quelli occasionali e comprendono anche gli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato.
Dopo aver sinteticamente descritto, in termini generali, i caratteri peculiari del regime del margine, l’esame della relativa disciplina prende avvia con la ricostruzione dei profili oggettivi e soggettivi di applicabilità.
Ambito oggettivo
Il regime del margine si applica alle seguenti tipologie di beni:
– beni mobili usati (suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione)
– oggetti d’arte
– oggetti da collezione
– oggetti di antiquariato.
Beni mobili usati
I beni mobili usati devono essere rivenduti nello stato originario ovvero previa riparazione. Rientrano nel campo di applicazione del regime in esame anche quei beni che, per effetto della riparazione, sono suscettibili di una diversa utilizzazione, purché abbiano mantenuto le loro caratteristiche tipologiche (per esempio, una credenza che in fase di riparazione viene trasformata in una libreria). Sono esclusi, invece, i beni ottenuti utilizzando, quali materie prime e semilavorate, materiali ricavati da altri beni usati: si pensi al caso della realizzazione di un mobile mediante utilizzo del legno ricavato da una o più porte (cfr circolare ministeriale n. 177 del 22 giugno 1995, paragrafo 4.1.1).
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr sentenza del 1° aprile 2004, C-320/02), gli animali vivi possono essere considerati “beni d’occasione” ai sensi della legislazione europea. Pertanto, il regime del margine può essere applicato anche nel caso di un animale acquistato da un privato (diverso dall’allevatore) e rivenduto dopo essere stato addestrato per un utilizzo specifico. Inoltre, secondo quanto recentemente sostenuto dall’Avvocato generale della Corte di giustizia nelle sue conclusioni relative alla causa C-471/15, depositate il 22 settembre 2016, “la nozione di beni d’occasione comprende anche le parti di automobili che, una volta asportate da un veicolo fuori uso acquistato presso un privato da un’impresa di riciclaggio di autoveicoli, siano rivendute come pezzi di ricambio”, con conseguente applicabilità del regime del margine (sulla questione, naturalmente, si aspetta la presa di posizione della Corte).
Il regime del margine può essere applicato anche nel settore dei mezzi di trasporto.
In particolare, secondo quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 36, Dl 41/1995, negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine, i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se non si verificano i requisiti stabiliti per i veicoli nuovi (articolo 38, comma 4, Dl 331/1993). La citata disposizione prevede che “i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre 6mila km e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti”.
Tali regole si applicano solo con riferimento agli scambi intracomunitari tra soggetti passivi Iva. Invece, in relazione ai mezzi di trasporto acquistati e rivenduti all’interno del territorio italiano, la qualifica di usati si determina applicando i criteri ordinariamente previsti per gli altri beni mobili (deve trattarsi, cioè, di beni suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione).
Oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato
Come detto, il regime del margine è applicabile anche alle cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. Infatti, i soggetti che esercitano il commercio dei beni usati possono optare per l’applicazione del regime speciale in esame anche per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte a essi ceduti dall’autore o dai suoi eredi o legatari (articolo 36, comma 2, Dl 41/1995). L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale Iva e ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata.
Tali oggetti sono analiticamente individuati dalla Tabella allegata al Dl 41/1995.
Oggetti d’arte:
- quadri, collage e quadretti simili (tableautin), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall’artista, a eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d’arte o per usi simili
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico
- opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture a tiratura limitata a otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto (a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari)
- arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari; esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e firmati dal medesimo
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell’artista o del suo studio, a esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria
- fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
Oggetti da collezione:
- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
Oggetti di antiquariato:
- i beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione, aventi più di cento anni di età.
Si applica l’aliquota Iva ridotta nella misura del 10% (articolo 39, Dl 41/1995):
- per le importazioni (da chiunque effettuate) di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (cfr circolare 24/E del 17 maggio 2010)
- per le cessioni degli oggetti d’arte, effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari (se soggetti passivi d’imposta).
Ulteriori beni rientranti nel regime del margine
Nel campo di applicazione del regime del margine, oltre ai beni mobili usati e agli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, rientrano anche:
- le cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati da privati o da soggetti che non hanno potuto detrarre l’imposta, da soggetti passivi comunitari in regime di franchigia, da soggetti passivi che abbiano assoggettato l’operazione originaria al regime del margine (comma 10-bis, articolo 36, Dl 41/1995, introdotto con l’articolo 2, comma 6-bis, Dl 16/2012)
- gli oggetti d’oro o d’argento usati, acquistati da un soggetto “compro oro” da un privato consumatore o da un altro operatore che ha applicato il regime del margine, destinati a essere rivenduti senza subire alcuna trasformazione (cfr risoluzione n. 92/E del 12 dicembre 2013).
Ambito soggettivo
Il regime del margine interessa essenzialmente due categorie di soggetti:
- coloro che, per professione abituale, esercitano il commercio (all’ingrosso, al dettaglio o in maniera ambulante) di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
- coloro che non esercitano per professione abituale attività di commercio dell’usato, ma che, occasionalmente, effettuano cessioni di tali beni. Si tratta, comunque, di soggetti passivi in quanto esercenti attività di impresa, arte o professione (costoro, peraltro, non possono applicare il regime con il metodo globale – comma 9, articolo 36, Dl 41/1995).
In ogni caso, condizione essenziale per potersi avvalere del regime del margine è che i beni siano stati acquistati senza Iva o con Iva indetraibile. In altri termini, i soggetti indicati sopra devono aver acquistato:
- da soggetti privati, residenti in Italia o in altro stato Ue
- da soggetti Iva che non hanno potuto detrarre totalmente l’imposta relativa all’acquisto
- da soggetti Iva, residenti in Italia o in altro stato Ue, che hanno applicato, a loro volta, il regime del margine
- da soggetti passivi Ue operante in regime di franchigia nel proprio Stato membro.