deduzioni appello contenziosiLa certificazione di invalidità totale o handicap grave da parte di una commissione medica pubblica è il presupposto per poter dedurre gli importi sostenuti per medicine e cure.

 

Le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sono deducibili dai soggetti riconosciuti portatori di handicap (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). Lo chiarisce la risoluzione 79/E del 23 settembre 2016. Infatti, nell’ambito degli oneri deducibili dalla dichiarazione dei redditi, individuati dall’articolo 10 del Tuir, ricadono le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute da chiunque presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (articolo 3, legge 104/1992).

 

L’individuazione dei soggetti che hanno diritto a tale regime fiscale si basa sulla certificazione di “disabilità” da parte di una commissione medica pubblica che ha un significato diverso da quello di invalidità certificato da altre Commissioni mediche pubbliche (ad esempio, incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera).

 

Va ricordato che non sono assimilabili i concetti di invalidità civile con quello di disabilità (attestata secondo la legge 104/1992), in quanto perseguono finalità diverse: nel primo caso, la valutazione medica riguarda la capacità lavorativa della persona; invece, l’accertamento dell’handicap si concentra sullo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto e, eventualmente, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali.

 

Ma, venendo al pratico, per poter effettuare la deduzione, l’Agenzia individua come indicatore il riconoscimento dell’invalidità totale o dell’indennità di accompagnamento. Infatti, quest’ultima è solo a beneficio delle persone con patologie particolarmente gravi, totalmente inabili e che non sono in grado di camminare né di compiere normali atti di vita quotidiana senza un’assistenza continua. Anche gli over-sessantacinque che hanno bisogno di un aiuto continuo, pur non essendo valutabili dal punto di vista lavorativo, possono ricevere l’indennità di accompagnamento in ragione delle difficoltà persistenti a svolgere in autonomia la propria vita, pur adeguata all’età.

 

Concludendo, la certificazione rilasciata secondo la legge 104/1992 è sufficiente per attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.