Sul sito dell’IFEL è stato pubblicato uno schema – tipo di regolamento per i comuni sul nuovo diritto di interpello, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156/2015 all’articolo 11 dello Statuto del contribuente.
L’art. 6, co. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 231 , ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri. In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contezioso tributario”, che è intervenuto a modificare la disciplina dell’interpello prevista dall’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).
Dal 1° gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell’interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall’ articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell’interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso).
Si precisa tuttavia che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte applicabili ai tributi comunali:
– interpello ordinario: riguarda l’applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; l’interpello ordinario è applicabile ai tributi comunali;
– interpello probatorio: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994); l’interpello probatorio nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali;
– interpello antiabuso: riguarda l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo; l’interpello antiabuso è applicabile ai tributi comunali;
– interpello disapplicativo: riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; l’interpello disapplicativo è inapplicabile ai tributi comunali. L’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
L’art. 8, co. 3 del decreto dispone che «Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dal presente Titolo I»
In allegato il riepilogo completo dell’IFEL.