La moglie che, dopo la morte del marito, sia titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale, è tenuta a indicare il fabbricato nella propria dichiarazione dei redditi?
Giuliana M.
Il coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare, è tenuto a indicare l’immobile nella propria dichiarazione dei redditi. A tal proposito, il fabbricato deve essere dichiarato nel quadro RB del modello Redditi PF ovvero nel quadro B del modello 730.
Il codice civile all’art. 1022 precisa che “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”.
Il codice civile, perimetra in maniera chiara il contenuto di tale diritto, ovvero quello di abitare l’immobile per rispondere ai soli bisogni del titolare e della sua famiglia. In sostanza, all’habitator non sarà concesso destinare la casa oggetto del diritto a utilizzi diversi (es. magazzino, ufficio, ecc.).
L’assegnazione della casa familiare in sede di separazione viene disciplinata dall’art. 337 sexies c.c. il quale prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli“. Il suddetto articolo stabilisce altresì che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare”; il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai senso dell’art. 2643″. In sede di divorzio simile disciplina è dettata dall’art. 6 legge 1970 n. 898.