La questione del mancato pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali, non appartenenti alla fascia C nei Comuni privi di dirigenti, continua a destare preoccupazione da parte degli enti locali. Per la Corte dei Conti la questione è reindirizzata alla Sezione Autonomie.
Con la deliberazione n. 3/2014, si conferma l’ambito entro il quale ricondurre la nozione di “contabilità pubblica” come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto “connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”: essa tuttavia non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2006).
Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia “la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).
La questione dei diritti di rogito
Secondo un primo orientamento, infatti, (deliberazione n. 21/2015/PAR del 19 dicembre 2014 della Corte dei conti – Sez. Lazio e deliberazione n. 105/2015/PAR del 27 maggio 2015 della Corte dei conti – Sez. Emilia Romagna) i diritti di rogito, in difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla riforma dell’art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014, sono assegnati al 100% ai soli Segretari appartenenti alla categoria (fascia) C; non spettano invece ai Segretari delle fasce A e B.
Di contro, secondo un diverso orientamento, i diritti di rogito spetterebbero ai Segretari di qualunque fascia, purché prestino servizio in enti senza dirigenti (cfr. Corte dei conti – Sez. Lombardia, deliberazioni n. 275 /2014/PAR del 29 ottobre 2014, n. 297/2014/PAR del 13 novembre 2014, n. 171/2015/PAR del 24 aprile 2015 ed, infine, n. 189/2015/PAR del 5 maggio 2015; cfr. altresì Corte dei conti – Sez. Sicilia, deliberazione n. 194/2014/PAR del 14 novembre 2014).
L’appello alla Sezione Autonomie
L’esigenza di una decisione nomofilattica, dovuta alle considerazioni che precedono e all’evolversi della giurisprudenza in materia, inducono il Collegio di questa Sezione di controllo ad interpellare nuovamente la Sezione Autonomie, ovvero le Sezioni Riunite, per la risoluzione del quesito di cui appresso
La Sezione di controllo per la Regione del Veneto sospende la pronuncia e sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni Riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, la questione di massima in ordine alle problematiche interpretative descritte in narrativa, così formulata:
“si chiede se, alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, della più recente giurisprudenza contabile e della consolidata giurisprudenza dei Tribunali Ordinari, che interpreta l’art. 10 comma 2 bis della L. n. 90/2014 in modo letterale, in modo tale da prevedere la spettanza dei diritti di rogito sia ai Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) sia ai Segretari delle altre due fasce superiori (A e B) operanti in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, risulti ancora attuale il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2 bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito competano ai soli Segretari Comunali di fascia C”.