L’Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 921-50/2017, introduce nuove disposizioni rispetto al trattamento fiscale che avviene al momento della corresponsione dei premi di produttività.
L’ente istante rappresenta che, da diversi anni, con riferimento al personale dirigente, l’iter della valutazione si è notevolmente allungato e, quindi, la retribuzione di risultato viene corrisposta due (a volte tre) anni dopo rispetto a quello di riferimento, andando così oltre il cosiddetto ritardo fisiologico di un anno. Inoltre, potrebbe accadere che, nello stesso esercizio, vengano corrisposte due indennità di risultato riferite ad annualità diverse.
I criteri generali di valutazione vengono stabiliti a seguito di un percorso decisionale che si conclude con un accordo tra le parti, il Comune e i propri dirigenti. Quanto detto porta ad escludere che la tardività del pagamento della retribuzione di risultato sia dovuta ad una delle ipotesi di carattere giuridico.
Per quanto concerne la possibilità di imputare i l ritardo ad un’oggettiva situazione di fatto, si richiama in questa sede l’art. 28, comma 3, dello stesso CCNL, in tema di finanziamento della retribuzione di risultato, nel passaggio in cui si precisa che ‘la percentuale indicata nel comma l, si realizza, anche progressivamente, utilizzando le risorse già destinate dagli enti alla retribuzione di risultato nonché quelle integrative previste dall’art. 26 per la parte che eventualmente residua dopo il prioritario finanziamento della retribuzione di posizione’ con la conseguenza che l’erogazione della retribuzione di risultato in periodi d’imposta successivi appare correlata anche ad un processo progressivo di verifica delle disponibilità finanziarie dando priorità alla retribuzione di posizione, ne discende che è previsto il rallentamento nella sua corresponsione senza che intervenga alcun oggettivo impedimento.
Appare inoltre opportuno ribadire quanto confermato dalle risoluzioni n. 379/E del 3 dicembre 2002 e n. 377/E del 9 ottobre 2008, secondo cui la tassazione separata non trova applicazione quando i compensi corrisposti siano correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati; ciò in quanto la valutazione di risultato può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno, per cui gli emolumenti arretrati saranno erogati nel periodo d’imposta successivo, con la logica conseguenza che non possono essere trattati come arretrati.
Pertanto, il ritardo appare come condizione fisiologica dovuta alle caratteristiche dei compensi corrisposti (raggiungimento degli obiettivi, verifica delle disponibilità finanziarie, sottoscrizione dell’accordo). Tanto premesso, in relazione alla fattispecie in esame, il Comune istante asserisce che la retribuzione di risultato viene corrisposta anche due o tre anni dopo l’anno di riferimento.
In allegato il testo completo dell’interpello.