Ultime battute per pagare tempestivamente la tassa annuale per le unità di diporto (imbarcazioni e navi). La scadenza riguarda tutti i residenti in Italia in possesso o detentori di unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 14,01 metri, indipendentemente dallo Stato in cui la stessa è stata immatricolata. Sono dunque tenuti all’adempimento i residenti in Italia che sono: proprietari; usufruttuari; acquirenti con patto di riservato dominio; utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa.
La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti che possiedono o ai quali è attribuibile il possesso di unità da diporto.
Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, e alle unità qualificate come bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.
La tassa, inoltre, non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione e per:
- le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici
- le unità obbligatorie di salvataggio
- i battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti
- le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso
- le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto
- le unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore
- le unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità.
L’importo da pagare cambia a seconda delle dimensioni dello scafo:
Importo (in euro) |
Lunghezza dello scafo (in metri) |
870 | da 14,01 a 17 |
1.300 | da 17,01 a 20 |
4.400 | da 20,01 a 24 |
7.800 | da 24,01 a 34 |
12.500 | da 34,01 a 44 |
16.000 | da 44,01 a 54 |
21.500 | da 54,01 a 64 |
25.000 | oltre i 64 |
La tassa è ridotta: del 15%, dopo cinque anni dalla data di costruzione dell’unità (decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione); del 30%, dopo dieci anni; del 45%, dopo quindici anni.
La tassa va pagata entro il 31 maggio di ciascun anno e copre il periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 aprile dell’anno successivo. Se il presupposto per l’applicazione della tassa si verifica dopo il 1° maggio, il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo.
Per i contratti (ad esempio, di locazione) in relazione ai quali la tassa è dovuta in base alla loro durata, l’importo da pagare va rapportato ai giorni. Se il contratto è di durata inferiore al periodo 1° maggio – 30 aprile, la tassa deve essere versata entro il giorno precedente la data di inizio del contratto.
Due le modalità previste per assolvere il pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto: il modello “F24 con elementi identificativi” e, per chi non può avvalersene, il bonifico bancario.
Chi usa il modello F24 deve indicare il codice tributo “3370”. Chi fa il bonifico deve versare a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando: il codice Bic BITAITRRENT; la causale del bonifico (generalità del soggetto tenuto al versamento, identificativo dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento); l’Iban IT15Y0100003245348008122200.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, in aggiunta alla tassa, è prevista una sanzione dal 200 al 300% dell’importo non versato.