A fine mese scade il termine “ordinario” per presentare le dichiarazioni fiscali relative al 2014. La chiamata riguarda i modelli Unico, la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) e quella relativa all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Sempre entro il 30 settembre, le persone fisiche esonerate dall’invio della dichiarazione dei redditi possono presentare la scheda con le scelte per l’8, il 5 e il 2 per mille.
In particolare…
La presentazione di Unico persone fisiche 2015 avviene esclusivamente per via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato. Tuttavia, sono esonerati dall’invio online e hanno potuto presentare il modello cartaceo a un ufficio postale tra il 2 maggio e il 30 giugno, coloro che:
- pur possedendo redditi dichiarabili con il 730, non possono presentare quel modello
- pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri del modello Unico RM (redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe), AC (comunicazione dell’amministratore di condominio)
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Invece, i modelli di dichiarazione dei redditi Unico Sc, Sp ed Enc devono essere trasmessi in via telematica, rispettivamente, da:
- società di capitali, enti commerciali ed equiparati
- società di persone ed equiparate
- enti non commerciali ed equiparati.
Inoltre, i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e quelli ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, devono provvedere all’invio del modello Cnm (consolidato nazionale e mondiale). Questo, non potendo essere inserito nel modello Unico Sc, va presentato in forma autonoma – esclusivamente in via telematica – dalla società o ente controllante.
Ovviamente, per società ed enti, la scadenza del 30 settembre vale soltanto nel caso in cui tali soggetti abbiano periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Ricordiamo che chi, pur essendo obbligato a trasmettere la dichiarazione per via telematica, la presenta in formato cartaceo a un ufficio postale, commette una violazione punibile con la sanzione da 258 a 2.065 euro: in tal caso, infatti, la dichiarazione si considera non redatta in conformità al modello approvato.
8, 5 e 2 per mille di chi non fa dichiarazione
Anche le persone fisiche esonerate dall’invio della dichiarazione dei redditi possono optare per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, presentando l’apposita scheda, in busta chiusa, entro mercoledì 30 settembre:
- allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria (il servizio è gratuito)
- a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, ossia un professionista, un Caf (il servizio può essere a pagamento).
La scheda può essere presentata anche direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve riportare l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Inoltre deve contenere la scheda integrale, anche se il contribuente ha espresso soltanto una delle scelte consentite (8, 5 o 2 per mille dell’Irpef).
Iva annuale e Irap 2015
Il 30 settembre è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, per trasmettere telematicamente la dichiarazione Iva annuale. La scadenza riguarda sia i contribuenti che presentano il modello in via autonoma sia quelli tenuti a comprenderlo nella dichiarazione unificata. Stessa scadenza anche per i contribuenti chiamati alla presentazione della dichiarazione Irap, adempimento da effettuare anche nell’ipotesi in cui non risulti alcun debito d’imposta.
Chi salta l’appuntamento, ha 90 giorni per ravvedersi
L’omessa presentazione della dichiarazione può essere regolarizzata, tramite il ravvedimento operoso, nei successivi novanta giorni. Per sanare la violazione, dunque, occorrerà, entro il 29 dicembre prossimo, provvedere all’adempimento non effettuato tempestivamente e pagare, con F24, la sanzione ridotta di 25 euro, ossia un decimo della misura minima di 258 euro.