dichiarazione-redditi-modalita-presentazione-tassativeDichiarazione redditi: le modalità di presentazione sono tassative. Confermato l’avviso di accertamento Iva emesso con metodo induttivo fondato sul presupposto della mancata trasmissione effettuata irritualmente a mezzo posta anziché via web.


Attenzione perchè per quanto riguarda la Dichiarazione redditi le modalità di presentazione sono tassative.

Le disposizioni dettate dall’articolo 3, Dpr 322/1998, individuano infatti in modo tassativo le modalità di presentazione della dichiarazione. Tali modalità sono vincolanti per i contribuenti, con la conseguenza che non può essere considerata validamente presentata la dichiarazione resa secondo modalità diverse da quelle prescritte per la categoria soggettiva di appartenenza del contribuente.

Di conseguenza, il modello Unico dev’essere necessariamente presentato in via telematica non essendo sufficiente spedirlo con raccomandata agli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Lo ha precisato la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 12107 dell’8 maggio 2019, ha respinto il ricorso di un contribuente.

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La vicenda processuale

Confermato l’avviso di accertamento Iva emesso con metodo induttivo emesso sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione.

Eppure la Ctp di Roma aveva annullato l’atto impositivo sull’assunto che la dichiarazione era stata spedita, seppur irritualmente.

La decisione veniva ribaltata in sede di appello: infatti, secondo la Ctr, la dichiarazione Iva doveva considerarsi omessa, essendo stata spedita per raccomandata al ministero delle Finanze, ovvero con modalità diverse da quelle prescritte per la categoria di appartenenza del contribuente.

Col ricorso per cassazione, il contribuente denunciava, tra l’altro, violazione dell’articolo 55, Dpr 633/1972, in quanto nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato l’articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997, secondo cui si applica una mera sanzione pecuniaria per il caso di scorretto invio della dichiarazione.

La pronuncia della Corte suprema

Nel rigettare la doglianza, la Cassazione ricorda che le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, individuate dall’articolo 3, Dpr 322/1998, sono tassative e vincolanti per il contribuente sicché, ove questi sia tenuto a utilizzare il servizio telematico e presenti, invece, la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del suddetto decreto, e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo, senza che assuma rilevanza la previsione di una sanzione inferiore, da parte del l’articolo 8, Dlgs 471/1997, per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l’omessa dichiarazione.

Ne consegue che la dichiarazione presentata tramite banca o posta, in presenza dell’obbligo di presentazione in via telematica, utilizzando pertanto un modello diverso da quella prescritto, è da ritenersi nulla ai sensi del disposto di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo cui “le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati”.

Dunque, per i contribuenti tenuti a utilizzare il servizio telematico, l’obbligo di presentazione della dichiarazione deve ritenersi assolto solo a seguito della corretta e tempestiva ricezione telematica della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

In tal caso, la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione è data, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta ricezione e non dalla ricevuta della banca o posta cui sia stato erroneamente consegnato il modello cartaceo (cfr Cassazione, 19058/2018).

Del resto, lo stesso ricorrente sostanzialmente ammette che, anche secondo le istruzioni per la compilazione del modello Unico, la facoltà di consegnare la dichiarazione stessa agli uffici dell’Agenzia delle entrate, che ne cureranno la presentazione in via telematica, è concessa ai soli contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica, categoria nella quale egli non rientra.

Ulteriori osservazioni

L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Iva è stato disciplinato dal Dpr 322/1998, il cui articolo 3, al secondo comma, ne dispone la trasmissione all’Amministrazione finanziaria anche in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati indicati al successivo terzo comma, i quali, ai sensi dell’ancora successivo sesto comma, debbono rilasciare al contribuente o al sostituto d’imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.

A sua volta, il decimo comma dell’articolo 3 stabilisce che la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei predetti soggetti, o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al quinto comma ovvero dalla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica, che non è inviata se la dichiarazione viene scartata dal servizio telematico per la presenza di “errori bloccanti”.

Sulle formalità necessarie alla compilazione e invio delle dichiarazioni fiscali l’Amministrazione finanziaria e, con essa la giurisprudenza di legittimità, è molto rigorosa.

Ad esempio, la Cassazione, con la sentenza 9973/2015, ha stabilito che la dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato è nulla e non può produrre effetti e, dunque, si rientra nella fattispecie della mancata presentazione della dichiarazione annuale che abilita l’ufficio ad accertare induttivamente la posizione fiscale della parte contribuente.