Entro tale termine, il 3 Marzo, i modelli trasmessi “senza colpa” in ritardo rispetto alla naturale scadenza, fissata per quest’anno al 28 febbraio, saranno considerati ugualmente tempestivi.
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, fa sapere che riterrà tempestive le dichiarazioni annuali Iva per il periodo d’imposta 2016 trasmesse entro venerdì prossimo, 3 Marzo. Il motivo di tale decisione sta nel fatto che, nella giornata del 28 febbraio, termine ultimo per effettuare l’adempimento, la rete telematica non ha funzionato alla perfezione.
Non cambia la platea degli interessati e degli esonerati
L’emancipazione dai redditi non impatta sulle categorie di contribuenti tenuti all’adempimento; quindi, la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto 2017, in via generale, va presentata da tutte le partite Iva esercenti attività d’impresa, artistiche o professionali.
Sono, però, esonerati coloro che:
- nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami)
- hanno aderito al regime forfetario
- usufruiscono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”).
Esonerati anche:
- i produttori agricoli dispensati dagli adempimenti Iva
- gli organizzatori di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno scelto di applicare l’Iva ordinaria
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini del tributo
- i contribuenti Iva, residenti in altri stati Ue, se hanno eseguito nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo al pagamento dell’imposta
- chi ha optato per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i ricavi provenienti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
- i contribuenti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia per gli obblighi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Rapido excursus su alcuni casi “paranormali”
Fallimento, cessazione e riapertura dell’attività, non residenti, sono alcune delle situazioni che richiedono una dichiarazione Iva con modalità ad hoc.
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Un’unica dichiarazione, ma due moduli per le procedure concorsuali iniziate nel 2016: nel primo modulo, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono indicare le operazioni registrate prima della dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta (barrando la casella del rigo “VA3”), nel secondo quelle registrate successivamente. Nell’ipotesi di procedura concorsuale iniziata tra il 1° gennaio 2017 e il termine per la presentazione della dichiarazione (28 febbraio 2017), nel caso in cui il contribuente stesso non abbia provveduto all’adempimento, devono farlo curatore fallimentare e commissario liquidatore nei tempi ordinari ovvero entro quattro mesi dalla loro nomina, se successiva alla scadenza per la presentazione della dichiarazione.
Una partita Iva parte, l’altra arriva
Il contribuente che nello scorso anno ha prima cessato l’attività e poi ha ripreso la stessa o altra attività, quindi chiudendo una partita Iva e aprendone una nuova, deve presentare, per il 2016, un’unica dichiarazione composta dal frontespizio, con indicate partita Iva e informazioni anagrafiche relative all’ultima attività esercitata, e due moduli, una per ciascuna attività. Solo nel primo, vanno compilati i quadri VT e VX, che riepilogano la situazione riferita all’intero anno.
Non residenti: una soluzione per ogni eventualità
Ai fini tributari, il contribuente non residente può operare in Italia mediante rappresentante fiscale, identificazione diretta o attraverso una stabile organizzazione, opzioni alternative tra loro. Nelle prime due eventualità, il riquadro contribuente è riservato ai dati riguardanti il soggetto estero. Proseguendo con la compilazione, nel riquadro “dichiarante”, devono essere inserite le informazioni che identificano il rappresentante legale (soggetto tenuto all’obbligo dichiarativo) e il codice carica “6” nel primo caso, e i dati del rappresentante della ditta e il codice carica “1”, soltanto per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, nel secondo caso. Gli operatori stranieri che invece hanno scelto di esercitare nel nostro Paese mediante una stabile organizzazione, assolvono obbligatoriamente gli adempimenti facendo capo alla “base” in Italia, utilizzando il numero di partita Iva assegnata dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, anche la dichiarazione annuale è affare della stabile organizzazione e non della casa madre situata all’estero, e le regole sono le stesse di quelle previste per i soggetti passivi residenti.
Valutati i presupposti, il passo successivo è scegliere il modello giusto
Anche quest’anno sono due i modelli di dichiarazione: Iva e Iva base. Quest’ultimo, più snello e semplificato rispetto al primo, è adatto alle situazioni fiscali meno complesse. In particolare, possono utilizzarlo le persone fisiche e non che nel 2016:
- hanno determinato imposta e detrazioni con modalità ordinarie e cioè non in base a regimi Iva speciali (come quelli previsti per gli agricoltori o le agenzie di viaggio)
- hanno svolto in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse (articolo 34-bis del Dpr 633/1972)
- non hanno effettuato operazioni con l’estero
- non hanno compiuto acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta usufruendo del plafond
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
A seguito dell’evoluzione normativa, Iva 2017 ha dovuto far largo a ulteriori dati, come quelli contenuti nel nuovo quadro VN, riservato al credito derivante dalle dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva, come previsto dal nuovo comma 6-bis dell’articolo 8, del Dpr 322/1998, introdotto dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2017.
Nel rigo VO33, invece, è comparsa la casella per la revoca dell’opzione del regime ordinario relativa al 2015, da parte dei contribuenti che, nel 2016, si sono avvalsi del forfetario.
Tre le caselle accolte dal VO34, introdotte per comunicare:
- il passaggio al regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei contribuenti che negli anni precedenti hanno aderito al regime dei “nuovi minimi”
- la revoca del regime ordinario da parte di chi, nel 2014, pur avendone i requisiti di accesso, non ha usufruito del trattamento fiscale riconosciuto ai “nuovi minimi” e dal 2016 sceglie il forfetario
- la revoca dell’adesione dal 2015 al regime dei “nuovi minimi” da parte dei soggetti che, dal 2016, accedono al forfetario.
Del tutto nuovo, infine, il quadro VG. Deve essere compilato dagli enti e dalle società commerciali controllanti per comunicare l’adesione alla liquidazione di gruppo nel 2017. La legge di bilancio 2017, in un’ottica di semplificazione ha, infatti, stabilito che la scelta sia effettuata direttamente ed esclusivamente con la dichiarazione presentata nell’anno di adesione al regime (quindi, per il 2017, la scelta va espressa nel modello 2017, relativo all’anno di imposta 2016). Tuttavia, ricordiamo che, per questo primo anno di applicazione della norma, l’opzione sarà considerata valida anche se effettuata tramite il “vecchio” modello Iva 26, come precisato dal comunicato stampa delle Entrate dello scorso 10 febbraio. Il modello Iva 26, però, non esce di scena: potrà essere ancora utilizzato per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno, riguardanti i dati indicati in sede di adesione al regime.
Percorso obbligatorio telematico
La dichiarazione Iva può essere presentata esclusivamente online, direttamente dai contribuenti oppure tramite intermediari abilitati o attraverso società appartenenti al gruppo, utilizzando i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel. La “partita” può considerarsi chiusa e la procedura ultimata con successo soltanto nel giorno di completa ricezione dei dati da parte dell’Agenzia. Ad attestare l’avvenuta presentazione, la ricevuta trasmessa per via telematica a chi ha provveduto all’invio.
Il contribuente che si rivolge all’intermediario, per non rischiare di incorrere nella violazione di omessa dichiarazione, deve verificare che il professionista abbia provveduto all’adempimento. Si considerano presentati (pagando la sanzione fissa di 250 euro, riducibile a 25 euro mediante ravvedimento operoso) i modelli arrivati dopo il 28 febbraio, ma entro i successivi novanta giorni (29 maggio 2017). Superati i tempi supplementari, per il fisco la dichiarazione è omessa, anche se l’imposta risultante dal modello “ritardatario” fa titolo ai fini della riscossione. È possibile, prima della scadenza ordinaria di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già inoltrata. In tal caso, occorre compilare in tutte le sue parti un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Dopo la compilazione, il controllo
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo della dichiarazione. Il primo, tra l’altro, attraverso una serie di domande, individua e propone il modello Iva più adatto alle esigenze del contribuente e predispone i relativi quadri per la compilazione. La scelta del sistema può, comunque, essere modificata in qualsiasi momento selezionando (o deselezionando) l’apposita casella presente nel frontespizio. Le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione sono quelle approvate con provvedimento del 25 gennaio scorso.
L’imposta dovrà essere versata entro il 16 marzo 2017 (in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre) oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).