redditi_sc_2017Con provvedimento del 31 gennaio scorso, è stato approvato il modello “Redditi” Sc 2017, che le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nel 2017 ai fini delle imposte sui redditi.


 

Diverse le novità normative (introdotte, in special modo, dalla Stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017) che trovano spazio nelle istruzioni e nel modello di dichiarazione, a partire dal nome stesso. Infatti, la dichiarazione Iva non può essere più presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi e, quindi, il nome “Unico” non è più “giustificato”.

 

La dichiarazione “orfana” dei dati Iva e la dichiarazione integrativa

 

Come accennato, con l’esclusione della dichiarazione Iva dal modello unificato (articolo 1, comma 641, legge 190/2014), nel riquadro del frontespizio “Tipo di dichiarazione” sono state eliminate le caselle “Redditi” e “Iva”, mentre nel riquadro apposito è stata eliminata la casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 241/1997 relativo a Redditi/IVA”. Per lo stesso motivo anche il quadro RX ha subito una “riduzione”: la sezione III, dedicata alla determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta fino al modello Unico 2016, è stata eliminata dal modello Redditi 2017.

Frontespizio – Unico SC 2016

 

Sempre dal riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 2 del Dpr 322/1998 dall’articolo 5 del Dl 193/2016, che ha equiparato il termine per la presentazione dell’integrativa “a favore” a quello previsto per l’integrativa “a sfavore” (31 dicembre del quinto anno successivo) e ha previsto che il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dall’integrativa a favore, nel caso in cui questa sia presentata oltre il termine per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, possa essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa stessa e debba essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa.

 

Pertanto, nel modello Redditi SC 2017 è stato introdotto un nuovo quadro DI, riservato a chi ha presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, per segnalare il relativo maggior credito. Se nel corso del 2016 sono state presentate più integrative relative a differenti periodi d’imposta, va compilato un distinto rigo per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta. In particolare, nella colonna “Periodo d’imposta” deve essere indicato l’anno cui si riferisce l’integrativa (ad esempio, per Unico 2013 va indicato l’anno 2012), mentre nella colonna 2 va riportato il codice tributo relativo al credito derivante dall’integrativa (ad esempio, 2003 per il saldo Ires).

 

 

 

 

Due situazioni particolari vengono gestite nel modello Redditi SC 2017: da una parte, in caso di operazioni straordinarie che abbiano coinvolto il soggetto dichiarante e, dall’altro, il caso di correzione di errori contabili. La prima, ad esempio, in caso di dichiarazione integrativa presentata dalla società incorporante per quella incorporata, va indicato il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa. La seconda situazione, in caso di credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi di correzione di errori contabili di competenza.

 

Facciamo un passo indietro. Fino alla dichiarazione Unico SC 2016 il modello ospitava una sezione nel quadro RS dedicata agli “Errori contabili”.
Quadro RS – Unico SC 2016

 

 

 

I righi da RS201 a RS230 erano utilizzati dai contribuenti che, nel rispetto dei principi contabili, avevano proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell’esercizio di competenza la cui dichiarazione non era più emendabile, a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 31/2013. Con il nuovo comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, è ora possibile presentare una dichiarazione integrativa anche per i casi di correzione di errori contabili di competenza, venendo meno la necessità di “transitare” per l’esposizione dei dati integrativi nel quadro RS che, per questo motivo, è stato eliminato dalla modulistica dichiarativa 2017.

 

Torniamo al quadro DI. L’importo evidenziato nella colonna 4 va indicato anche nella colonna 5 (che ospita il credito risultante dalla dichiarazione integrativa) per la quota non chiesta a rimborso nella stessa integrativa. Questo valore rientra nella liquidazione dell’imposta del periodo d’imposta e va riportato nel quadro RX che, da quest’anno, assume una “veste” diversa, poiché ospita non solo i valori a credito (colonna 2 della sezione I) ma anche, quindi, i valori a debito (nella nuova colonna 1 della medesima sezione I).

 

Quadro RX – Redditi SC 2017

 

 

 

Il quadro RX del modello Redditi 2017 potrebbe non più contenere, nella sezione I, un’autonoma esposizione dei dati relativi all’imposta per la quale si è proceduto alla presentazione di una dichiarazione integrativa e, quindi, a indicare il codice tributo e l’anno nel quadro DI dell’anno. In questo caso, il credito da quadro DI va riportato nella sezione II del quadro RX.

 

Quadro RX – Redditi SC 2017

 

 

 

Le istruzioni al modello Redditi SC 2017 precisano anche, in merito all’utilizzo del credito o del debito nel quadro RN, dove è liquidata l’Ires a credito (rigo RN24) o dovuta (rigo RN23, colonna 3). Se è stato compilato un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l’importo a debito è prima diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI e poi riportato nella colonna 1 del rigo RX1. Supponendo un credito Ires da quadro DI pari a 1.500 euro, un importo a debito Ires di periodo pari a 5.000 euro, l’importo a debito da indicare nel quadro RX colonna 1 è pari a 3.500 euro.

 

Quadro DI – Redditi SC 2017

 

 

 

 

Quadro RN – Redditi SC 2017

 

 

Quadro RX – Redditi SC 2017

 

 

 

 

 

Se il credito da quadro DI è maggiore dell’imposta a debito da quadro RN, il valore assoluto della differenza va indicata nella colonna 2 del rigo RX1. Tornando all’esempio precedente, riprendendo i medesimi valori ma con un credito di 6.000 euro anziché 1.500, avremo un credito da indicare nel quadro RX pari a 1.000 euro (RX1, colonna 2).

 

Quadro DI – Redditi SC 2017

 

 

 

 

Quadro RN – Redditi SC 2017

 

Quadro RX – Redditi SC 2017

 

 


Il medesimo discorso va fatto nel caso di importo a credito da quadro RN (rigo RN24): deve essere riportato nel rigo RX1, colonna 2, del quadro RX ma, se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l’importo da riportare va aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI. Per la parte relativa alle ritenute alla fonte, va invece compilato il nuovo campo del rigo RZ43, colonna 5, del quadro RZ.

 

Quadro RZ – Redditi SC 2017